COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 90 del 08.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DUCATO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRETTURA 87 – DUCATO CALCIO DISPUTATA AD ARRONE IL 20.01.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81/83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23/25-01-2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA PER 6 GARE DELL’ATLETA LEZI STEFANO – SQUALIFICA PER 4 GARE ALL’ATLETA CALI NIKOLL – INIBIZIONE FINO AL 15/04/2013 PER IL DIRIGENTE DI GIACOMO MAURO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 90 del 08.02.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DUCATO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA STRETTURA 87 – DUCATO CALCIO DISPUTATA AD ARRONE IL 20.01.2013,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81/83
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23/25-01-2013, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE A:
- SQUALIFICA PER 6 GARE DELL’ATLETA LEZI STEFANO
- SQUALIFICA PER 4 GARE ALL’ATLETA CALI NIKOLL
- INIBIZIONE FINO AL 15/04/2013 PER IL DIRIGENTE DI GIACOMO MAURO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società DUCATO CALCIO chiedendo l’annullamento
e/o la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e il Presidente della
società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti e dall’audizione del direttore di gara è emerso quanto segue: al
quarantottesimo minuto del secondo tempo il calciatore Stefano Lezi è stato espulso per
aver rivolto all’arbitro frasi irriguardose; dopo l’espulsione il Lezi tentava di colpire con
uno schiaffo al volto l’arbitro non riuscendo nell’intento solo per il fattivo intervento di un
compagno di squadra. Al termine della gara il Lezi pronunciava una frase minacciosa nei
confronti dell’arbitro lanciandogli, senza colpirlo, un parastinchi; si dirigeva altresì con
fare aggressivo verso il direttore di gara, ma veniva bloccato da due Dirigenti della sua
squadra. Alla luce di ciò la commissione ritiene congrua e commisurata agli addebiti la
sanzione irrogata da G.S. Per quanto concerne il calciatore Nikoll Cali quest’ultimo, nel tentativo di impedire l’espulsione di un compagno di squadra, afferrava le braccia dell’arbitro con vigore, ma senza provocargli dolore. in considerazione del fatto che tale condotta deve ritenersi
espressione di un gesto di stizza e non di un atto di violenza, la squalifica può essere
contenuta in tre giornate di gare.
Per quanto concerne il Dirigente Mauro Di Giacomo, l’arbitro ha confermato che al
termine della gara lo ha afferrato per le braccia per evitare la notifica dell’espulsione ad
un calciatore della sua squadra; dopodiché ha pronunciato frasi irriguardose nei
confronti del Direttore di gara; quest’ultimo peraltro ha precisato che il gesto del
Dirigente non gli ha provocato dolore.
Alla luce di ciò l’inibizione può essere ridotta fino al 25/03/2013.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo il reclamo:
- riduce la squalifica al calciatore Nikoll Cali a tre giornate di gara;
- riduce l’inibizione al Dirigente Mauro di Giacomo fino al 25/03/2013;
- conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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