COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 90 del 08.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VIS VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD VIS VALNERINA – NUOVA AS GUALDO DI NARNI DISPUTATA A CASCIA IL 16.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 20.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA AMMENDA DI EURO 500,00- INFLITTA ALLA ASD VIS VALNERINA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 90 del 08.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VIS VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD VIS VALNERINA – NUOVA AS GUALDO DI NARNI DISPUTATA A CASCIA IL 16.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 20.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA AMMENDA DI EURO 500,00- INFLITTA ALLA ASD VIS VALNERINA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD VIS VALNERINA chiedendo l’annullamento e/o la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara. La società reclamante non ha chiesto di essere sentita. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e dall’audizione del direttore di gara è emerso che, al termine della gara, un sostenitore della VIS VALNERINA, non inserito in lista e qualificatosi come presidente della società, si è presentato presso lo spogliatoio dell’arbitro per richiedere i documenti di gara della società di casa. Alla richiesta del direttore di gara di allontanarsi il suddetto soggetto frapponeva un piede fra lo stipite e la porta impedendone la chiusura. Peraltro, la persona qualificatasi come presidente nel corso della gara inveiva vivacemente contro le decisioni arbitrali avverse alla propria squadra e rivolgeva all’arbitro espressioni minacciose e offensive con carattere discriminatorio. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene equa e commisurata la sanzione irrogata dal G.S.. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it