COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 90 del 08.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – SAN SISTO DISPUTATA A CANNARA IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 750,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 90 del 08.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – SAN SISTO DISPUTATA A CANNARA IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 750,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Cannara chiedendo l’annullamento e/o la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato il fatto in contestazione, peraltro riconosciuto dalla stessa società reclamante, precisando che gli insulti razzisti provenivano da un gruppetto di due/tre sostenitori del Cannara. L’arbitro ha precisato, altresì, che un dirigente del Cannara è tuttavia immediatamente intervenuto presso i suddetti sostenitori attivandosi fattivamente affinchè gli episodi non si ripetessero. Ferma restando la deprecabilità dell’episodio, considerato il tempestivo e concreto intervento della società si ritiene equo contenere la sanzione dell’ammenda in €. 500,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad €. 500,00 la sanzione dell’ammenda inflitte dal G.S. al società ASD Cannara - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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