COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. VIS FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS S. GIUSTINO – VIS FOSSATO DISPUTATA A SAN GIUSTINO IL 27.01.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.01.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’INIBIZIONE INFLITTA ALL’ALLENATORE DI RENZO BARTOLOMEO FINO AL 08/03/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. VIS FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS S. GIUSTINO – VIS FOSSATO DISPUTATA A SAN GIUSTINO IL 27.01.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.01.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’INIBIZIONE INFLITTA ALL’ALLENATORE DI RENZO BARTOLOMEO FINO AL 08/03/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.02.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società USD Vis Fossato chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’assistente arbitrale. Non era presente la società reclamante seppur regolarmente convocata. MOTIVI DELLA DECISIONE L’assistente arbitrale ha integralmente confermato quanto dal medesimo descritto nel rapporto, individuando con certezza nell’allenatore Di Renzo Bartolomeo l’autore delle frasi offensive descritte nel suddetto rapporto. Deve conseguentemente escludersi l’errore di persona prospettato dal reclamante. La sanzione comminata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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