COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. GIOVE A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVE- BOSICO DISPUTATA A GIOVE IL 03.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.01.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SENSINI SIMONE PER SEI GARE ED AL CALCIATORE BIAGETTI FABIANO PER DUE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 97 del 22.02.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. GIOVE A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA
GIOVE- BOSICO DISPUTATA A GIOVE IL 03.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.01.2013,
PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE
SENSINI SIMONE PER SEI GARE ED AL CALCIATORE BIAGETTI FABIANO PER DUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.02.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società US Giove ASD chiedendo la riduzione delle sanzioni.
Era presente l’arbitro della gara. La società reclamante non ha richiesto di essere sentita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti e dall’audizione del direttore di gara è emerso quanto appresso.
Al termine della gara il calciatore Sensini Simone si è avvicinato al direttore di gara e, nel
protestare riguardo ad una decisione arbitrale, gli ha stretto la mano con forza provocandogli un
momentaneo dolore; dopo aver lasciato la presa pronunciava nei confronti dell’arbitro frasi
irriguardose e lievemente denigratorie.
In considerazione di quanto sopra e rilevato tuttavia che la stretta di mano non ha provocato
alcuna conseguenza e che le parole pronunciate dal calciatore non possono considerarsi
gravemente offensive, questa Commissione ritiene di poter ridurre la squalifica a quattro giornate
di gara.
Per quanto riguarda la posizione del calciatore Fabiano Biagetti, il reclamo è inammissibile ai
sensi dell’art.45 comma 3 lett. a) del C.G.S..
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SENSINI Simone
a quattro giornate effettive di gara. Conferma nel resto la decisione del G.S.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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