COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. DIL. PISTRINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE ACUTO – PISTRINO DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 24.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE AFRAGOLA VINCENZO FINO AL 31/10/2013.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. DIL. PISTRINO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA MONTE ACUTO - PISTRINO DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 24.11.2012,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 25 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.11.2012, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE:
•ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE AFRAGOLA VINCENZO FINO AL
31/10/2013.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.02.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Dil Pistrino chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricostruzione di quanto accaduto a fine gara è stata esposta con precisione dalle parti
in sede di audizione dinanzi a questa Commissione. Più precisamente è stato individuato
l’atteggiamento assunto dal calciatore Afragola Vincenzo reo di aver reagito
smoderatamente ad una aggressione subita da un calciatore avversario che comunque, a
quest’ultimo, non ha provocato alcuna lesione.
L’episodio è senza dubbio deprecabile; comunque a parere di questa Commissione la
sanzione inflitta dal G.S. può essere contenuta fino al 30.06.2013.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Afragola
Vincenzo, fino al 30.06.2013.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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