COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD COLVALENZESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLVALENZESE – VIS VALNERINA DISPUTATA A TODI IL 02.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 07.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ATANASI ALVIERO PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD COLVALENZESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLVALENZESE – VIS VALNERINA DISPUTATA A TODI IL 02.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 07.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ATANASI ALVIERO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.02.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Colvalenzese chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara. Era presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara in sede di audizione ha integralmente confermato il referto, precisando in particolare che il calciatore Atanasi Alviero in maniera del tutto improvvisa ed inspiegabile, dopo aver commesso un fallo nei confronti di un giocatore avversario, facendolo cadere a terra, prima che quest’ultimo si potesse rialzare lo afferrava per i capelli e con violenza lo colpiva con un calcio e due pugni alla schiena. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene equa e commisurata la sanzione irrogata dal G.S.. P.Q.M. Respinge il reclamo Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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