COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRIBUS UNITIS S.R.L. – GARA VIRIBUS UNITIS / PROGREDITUR MARCIANISE DEL 16.12.2012 – ECCELLENZA

80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRIBUS UNITIS S.R.L. – GARA VIRIBUS UNITIS / PROGREDITUR MARCIANISE DEL 16.12.2012 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 10 gennaio 2013, pag. 1261, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 250,00 relativa alla prima rinuncia. Con ricorso proposto nei termini temporali prescritti, la società Viribus Unitis ha impugnato la citata decisione. Questa C.D.T. osserva che il reclamo è parzialmente fondato. Invero, sotto il profilo giuridico-sportivo, assume rilevanza sostanziale la circostanza che la società Viribus Unitis fosse comunque presente sul campo, con la squadra, i dirigenti e lo staff tecnico, da congruo tempo prima dell’orario stabilito per l’inizio della gara. In situazioni analoghe, per costante giurisprudenza, anche della Commissione d’Appello Federale, allorquando essa configurava il terzo ed ultimo grado di giudizio in ambito calcistico, è stata costantemente attribuita valenza essenziale alla volontà di prendere parte alla gara, documentata, nell’occasione specifica, dalla presenza sul terreno di gioco della comitiva tecnica della società. Di conseguenza, devono essere annullate, in quanto non conformi alla realtà sostanziale della vicenda, le due sanzioni accessorie del punto di penalizzazione (che, com’è ben noto, si applica per punire la rinuncia alla partecipazione ad una gara) e dell’ammenda, anch’essa espressamente e specificamente sanzionata in ragione della rinuncia (e/o della volontà di rinunciare) ad una gara. Tanto premesso, deve puntualizzarsi che ben diversa è l’analisi relativa alla punizione sportiva della perdita della gara. Essa, invero, a prescindere dalla volontà (che si desume “per facta concludentia”, ovvero sul riscontro fattuale) di una società di partecipare ad una gara, configura una sanzione conseguenziale alla valutazione sulle responsabilità (organizzative, sportive, tecniche), che ineriscono ad una gara, nonché si riflettono sugli interessi sportivi delle società terze (in questo caso, le altre quattordici del girone e la diretta antagonista della circostanza, ovvero la società Progreditur Marcianise). Non v’è dubbio, sul punto, che, al di là della documentazione allegata dalla reclamante al suo atto d’impugnazione ed al di là delle anche pregevoli argomentazioni a sostegno della sua tesi difensiva, resta, insuperabile, un aspetto: che il tutto è stato prodotto ex post, ovvero dopo il mancato svolgimento della gara, nel senso specifico che non è stata espletata, dalla società Viribus Unitis, idonea ed adeguata attività preventiva, finalizzata a garantire l’effettiva disponibilità dello stadio “F. Nappi”, sul quale la gara stessa avrebbe dovuto svolgersi. Nel merito, deve osservarsi che, anzi, la società Viribus Unitis, pur resa consapevole, dagli Uffici del C.R. Campania, della problematica, che era stata segnalata dai Carabinieri di Somma Vesuviana, aveva, ciò nonostante, confermato che non sussistessero elementi ostativi alla disputa della gara medesima al nominato stadio “F. Nappi”. Non può non rilevarsi, in argomento, una palese contraddizione, imperniata proprio sul fatto che la società Viribus Unitis abbia esposto una serie di argomentazioni giuridico-sportive, dimostrative, ma solo ex post, che una problematica ostativa, in realtà, esistesse già prima della disputa della gara. S’intende evidenziare che non si è al cospetto di una problematica insorta all’improvviso, senza alcuna possibilità di prevederla, rispetto alla quale si sarebbe configurata, del tutto ovviamente, una circostanza esimente, in ordine alle responsabilità organizzative della società Viribus Unitis. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene congrua la decisione del G.S.T. di infliggere gara persa a carico della società Viribus Unitis, in ragione dell’indisponibilità dell’impianto sportivo. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo, annullando il punto di penalizzazione e l’ammenda di euro 250,00 per rinuncia; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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