COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 82. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA / G. CAROTENUTO DEL 6.01.2013 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
82. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA / G. CAROTENUTO DEL
6.01.2013 – PROMOZIONE
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l'inammissibilità. Invero, il reclamo è stato trasmesso
(in data 16.01.2013, a mezzo raccomandata postale: ovvero, nei termini temporali prescritti), dalla società
reclamante, avverso la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, dell'ammenda di euro 540.00 a
carico della società. Deve, tuttavia, osservarsi, quanto all’inammissibilità, che il ricorso presentato dalla
società Cervinara 1935 è stato sottoscritto dal presidente, sig. Ricci Giuseppe, il quale, come risulta dal
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 67 del 10.01.2013, pag. 1264, risulta inibito fino al 5.03.2013. La
declaratoria d'inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto, dal
Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 33, comma 5. P.Q.M.
DELlBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società Cervinara.
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