COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 84. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLIMPIA BATTIPAGLIA – GARA OLIMPIA BATTIPAGLIA / S.C. SPES DEL 3.02.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 08 Marzo 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 84. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLIMPIA BATTIPAGLIA – GARA OLIMPIA BATTIPAGLIA / S.C. SPES DEL 3.02.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti Ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 7 febbraio 2013, pag. 1611, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della “ammenda di euro 60,00” alla società reclamante “perché propri sostenitori, al 20’ del p.t., all’esterno del recinto di giuoco, facevano esplodere un petardo di forte entità”. Con tempestivo ricorso, la società Olimpia Battipaglia ha proposto reclamo avverso la citata decisione. Questo Collegio rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione depositata in atti dalla reclamante (attestato del Comando di Polizia Locale del Comune di Battipaglia), si evince chiaramente che il petardo è stato fatto esplodere da alcuni ragazzi nel cortile di un fabbricato abbandonato all’esterno del campo sportivo e che gli stessi non avevano nulla a che vedere con la gara sportiva in corso allo stadio Sant’Anna. Tanto premesso, questa C.D.T., rilevata la documentata motivazione, a sostegno dell’atto d’impugnazione, dispone la remissione del fascicolo al Giudice Sportivo Territoriale, per un rinnovato esame della vicenda, nel merito. P.Q.M. DELIBERA di trasmettere gli atti relativi alla gara al G.S.T., per un rinnovato esame della vicenda, nel merito; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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