DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 27.02.2013 Campionato Nazionale Juniores Delibera del Giudice Sportivo gara del 23/ 2/2013 SANT ANGELO 1907 S.R.L. – CALCIO LECCO 1912 S .A.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 27.02.2013
Campionato Nazionale Juniores
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 23/ 2/2013 SANT ANGELO 1907 S.R.L. - CALCIO LECCO 1912 S .A.
Il Giudice Sportivo, - rilevato che la gara in epigrafe, prevista per il 23 febbraio 2013 alle ore 15.00, non è stata disputata giusta comunicazione del Sindaco del Comune di Sant'Angelo Lodigiano che non ha concesso alla società SANT ANGELO 1907 S.R.L. l'utilizzo del Campo Sportivo Comunale; - considerato che, come si evince da detta comunicazione allegata al rapporto di gara, il provvedimento è stato adottato per la mancanza delle condizioni minime organizzative e per la violazione di quanto stabilito all'atto di concessione dell'impianto sportivo. - considerato quindi che della mancata disputa della gara deve ritenersi responsabile la società SANT ANGELO 1907 S.R.L. ai sensi dell'art.17 comma 1 del C.G.S.;
P.Q.M.
Delibera:
1) di infliggere alla società SANT ANGELO 1907 S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.
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