DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 531 del 08.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARA DEL 23/02/2013: AESERNIA – S.MICHELE Reclamo proposto dalla società S.Michele riguardo l’esito della gara Aesernia – S. Michele del 23.2.2013 – Serie B girone D
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 531 del 08.03.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
GARA DEL 23/02/2013: AESERNIA – S.MICHELE
Reclamo proposto dalla società S.Michele riguardo l’esito della gara Aesernia –
S. Michele del 23.2.2013 – Serie B girone D
Il Giudice Sportivo, rilevato che la società Sammichele non ha dato seguito al
preannuncio di reclamo secondo le formalità di rito previste dall'art. 29 comma
4 lettera b del CGS, lo dichiara inammissibile. Nel merito, si deve rilevare
come la mancata disputa dell'incontro per abbondanti ed eccezionali
precipitazioni piovose e nevose verificatesi nella notte precedente il giorno
della gara, che hanno danneggiato la copertura impermeabile dell'impianto
sportivo dando luogo ad infiltrazioni di acqua e neve tali da rendere
impraticabile il terreno di gioco. A sostegno di tale affermazione viene
prodotto un rapporto informativo rilasciato dalla Polizia Municipale di Miranda
in data 23 febbraio Da quanto sopra esposto si evince pertanto che nessun
sddebito può essere imputato alla società Aesernia per la mancata disputa
dell'incontro.
PQM
Visti gli artt. 17, 29 e 33 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U.
N.504 del 27.2.13 decide:
a) di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile;b) di rimettere gli atti
alla Divisione calcio a 5 per gli adempimenticonnessi alla ripetizione
dell'incontro; c) la tassa di reclamo vienbe addebitata alla società ricorrente
ai sensi dell'art. 33 comma 8 del CGS.
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