DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 531 del 08.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARA DEL 23/02/2013: AESERNIA – S.MICHELE Reclamo proposto dalla società S.Michele riguardo l’esito della gara Aesernia – S. Michele del 23.2.2013 – Serie B girone D

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 531 del 08.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARA DEL 23/02/2013: AESERNIA – S.MICHELE Reclamo proposto dalla società S.Michele riguardo l’esito della gara Aesernia – S. Michele del 23.2.2013 – Serie B girone D Il Giudice Sportivo, rilevato che la società Sammichele non ha dato seguito al preannuncio di reclamo secondo le formalità di rito previste dall'art. 29 comma 4 lettera b del CGS, lo dichiara inammissibile. Nel merito, si deve rilevare come la mancata disputa dell'incontro per abbondanti ed eccezionali precipitazioni piovose e nevose verificatesi nella notte precedente il giorno della gara, che hanno danneggiato la copertura impermeabile dell'impianto sportivo dando luogo ad infiltrazioni di acqua e neve tali da rendere impraticabile il terreno di gioco. A sostegno di tale affermazione viene prodotto un rapporto informativo rilasciato dalla Polizia Municipale di Miranda in data 23 febbraio Da quanto sopra esposto si evince pertanto che nessun sddebito può essere imputato alla società Aesernia per la mancata disputa dell'incontro. PQM Visti gli artt. 17, 29 e 33 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.504 del 27.2.13 decide: a) di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile;b) di rimettere gli atti alla Divisione calcio a 5 per gli adempimenticonnessi alla ripetizione dell'incontro; c) la tassa di reclamo vienbe addebitata alla società ricorrente ai sensi dell'art. 33 comma 8 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it