DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 533 del 08.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 Reclamo proposto dalla società Reggiana C/5 avverso l’esito della gara Gruppo Fassina – Reggiana C/5 del –02.02.2013 – Serie A2

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 533 del 08.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 Reclamo proposto dalla società Reggiana C/5 avverso l’esito della gara Gruppo Fassina – Reggiana C/5 del –02.02.2013 – Serie A2 Il Giudice Sportivo in merito al gravame in oggetto si rileva prelibi armente che la motivazione a sostegno della doglianza, sono state trasmesse al di la dei termini indicati dell'art. 29 comma 4 lett. b del CGS. Infatti poichè la gara si disputa il 2 febbraio le motivazioni avrebbero dovuto essere spedite entro il 6 febbraio e non, come rileva da i timbri postali delle raccomandate, l'8 febbraio. PQM a scioglimento della riserva di cui al C.U. 423 del 6.2.13 decide: a) di respingere il reclamo, dichiarandolo inammissibile; b) di omologare il risultato conseguito dalle due squadre sul terreno di gioco: Gruppo Fassina - Reggiana 5 - 4; c) di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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