COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/3/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 10/ 3/2013 GLADIUS PESCARA 2010 – VIS CERRATINA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/3/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 10/ 3/2013 GLADIUS PESCARA 2010 - VIS CERRATINA Il Giudice Sportivo - visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: - al 20' del primo tempo il dirigente Bottari Andrea (Gladius Pescara 2010) veniva richiamato dall'arbitro per essere entrato indebitamente in campo, ed al 46' dello stesso tempo veniva allontanato per essere entrato nuovamente sul terreno di gioco e per offese al direttore di gara; -al 40' del primo tempo ed al 20' del secondo tempo venivano espulsi i calciatori Nicolò Angelo e Iezzi Marco, entrambi della società Gladius Pescara 2010, per somma di ammonizioni; - al 15' del secondo tempo, a seguito di decisione arbitrale l'allenatore Maurizio Luciano (Gladius Pescara 2010) entrato in campo protestava vivacemente ed offendeva reiteratamente l'arbitro, per cui veniva allontanato e, posizionandosi dietro l'inferriata, persisteva nel comportamento offensivo; - al 30' del secondo tempo, sul risultato di 0-1 in favore della società Vis Cerratina, dopo altra decisione arbitrale, 3 calciatori della società Gladius Pescara 2010 e precisamente Silva Viola Lucas, La Sorda Marco e Di Marco Matteo, circondavano il direttore di gara e lo spintonavano facendolo indietreggiare di qualche metro venendo poi fermati da calciatori della squadra avversaria. Considerato che, con l'espulsione dei predetti calciatori la squadra della società Gladius Pescara 2010, si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto per la continuazione della gara; anche allo scopo di salvaguardare la propria incolumità, l'arbitro decideva di sospenderla mentre era sul risultato di 1 rete a 0 in favore della società Vis Cerratina; - considerato che la responsabilità di quanto sopra è da ricondursi a carico dei tesserati della società Gladius Pescara 2010; - visti gli articoli 73 NOIF e 17 e seguenti del C.G.S., DELIBERA - di infliggere alla società Gladius Pescara 2010 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Gladius Pescara 2010 - Vis Cerratina 0-3; - di inibire i dirigenti della Gladius Pescara 2010: Bottari Andrea fino al 03/04/2013 e Maurizio Luciano fino al 10/04/2013; - di infliggere le squalifiche ai seguenti calciatori, tutti della società Gladius Pescara 2010: Nicolò Angelo 1 gara, Iezzi Marco 1 gara, Silva Viola Lucas 4 gare, La Sorda Marco 4 gare, Di Marco Matteo 4 gare.
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