COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 13.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 – RECLAMO DELLE SOCIETA’ C.S. VULTUR RIONERO 1921 E POLICORO HERACLEA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.60 DEL 06.02.2013 RELATIVE ALLA GARA C.S. VULTUR RIONERO 1921 – POLICORO HERACLEA DEL 03.02.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 13.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 - RECLAMO DELLE SOCIETA’ C.S. VULTUR RIONERO 1921 E POLICORO HERACLEA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.60 DEL 06.02.2013 RELATIVE ALLA GARA C.S. VULTUR RIONERO 1921 - POLICORO HERACLEA DEL 03.02.2013. Letto i reclami proposti dalla società C.S. VULTUR RIONERO 1921 E POLICORO HERACLEA avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.60 del 06.02.2013 e relativa alla gara del 03.02.2013 tra VULTUR RIONERO 1921 e POLICORO HERACLEA con cui, per le ragioni ivi addotte, veniva richiesta la riforma della decisione del GS assunta e pubblicata sul CU n. 60 del 06.02.2013; Osservato, preliminarmente, come vertendo i richiamati ricorsi sulle medesime fattispecie portate al vaglio di questa Commissione, appaia opportuno ai fini di economia procedurale disporsi la riunione degli stessi; Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminate le deposizioni rese dal DG e dalle parti interessate nel corso delle audizioni tenutesi e ritualmente verbalizzate; Considerato come gli acquisiti elementi probatori ed in particolare le dichiarazioni dai legali rappresentati delle società e dal DG rese, appaiano evidentemente tra loro confliggenti; Accertato, nondimeno, come il contenuto del supplemento di relazione allegato al referto della gara de qua e la stessa deposizione del DG, sia in netto contrasto con il rapporto redatto dagli assistenti di gara ed al ridetto referto accluse; Ritenuto alla stregua di tanto come i fatti portati all’esame di questa Commissione, priva di autonomo potere investigativo, meritino ulteriori approfondimenti da parte della competente Procura Federale, ai fini anche dell’accertamento di ipotetiche violazioni di norme del CGS da parte degli interessati; Osservato per l’effetto come in attesa delle indagini che il predetto Ufficio viene invitato ad espletare, il presente giudizio debba essere sospeso. P.Q.M. • Dispone, preliminarmente, la riunione dei procedimenti autonomamente e separatamente attivati dalle ricorrenti Società; • Sospende il presente procedimento e dispone che i relativi atti vengano trasmessi alla competente Procura Federale; • Manda all’uopo alla Segreteria per gli adempimenti di sua competenza, riservando all’esito ogni decisione.
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