• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.10 a carico di :
il sig. Giovanni FRANCO e la società A.S.D. SPORTING CLUB DAVOLI,per rispondere:
1) Franco Giovanni della violazione dell’art. 5, commi 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C , per avere espresso nella lettera in data 2.3.2012, da lui sottoscritta ed inviata al Presidente A.I.A, al Presidente del Comitato Regionale Calabria ed al Presidente del Comitato Regionale Arbitri Calabria, giudizi gravemente lesivi della reputazione di organi operanti nell’ambito della F.I.G.C., e segnatamente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria; nonché degli Arbitri che hanno diretto le gare Taurianovese – Davoli del 12.2.2012 e Davoli — Gallicese del 19.2.2012; fatto aggravato ai sensi dell’art. 5, comma 6, lett. b) e d), dalla circostanza che tali giudizi mettono in dubbio l’imparzialità degli ufficiali di gara, nonché la correttezza delle procedure di designazione, e sono stati espressi da soggetto che ha la legale rappresentanza di una società calcistica;
2) la societa A.S.D. Sporting Club Davoli della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente, di cui al capo A) che
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.10 a carico di :
il sig. Giovanni FRANCO e la società A.S.D. SPORTING CLUB DAVOLI,per rispondere:
1) Franco Giovanni della violazione dell'art. 5, commi 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C , per avere espresso nella lettera in data 2.3.2012, da lui sottoscritta ed inviata al Presidente A.I.A, al Presidente del Comitato Regionale Calabria ed al Presidente del Comitato Regionale Arbitri Calabria, giudizi gravemente lesivi della reputazione di organi operanti nell'ambito della F.I.G.C., e segnatamente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria; nonché degli Arbitri che hanno diretto le gare Taurianovese - Davoli del 12.2.2012 e Davoli — Gallicese del 19.2.2012; fatto aggravato ai sensi dell'art. 5, comma 6, lett. b) e d), dalla circostanza che tali giudizi mettono in dubbio l'imparzialità degli ufficiali di gara, nonché la correttezza delle procedure di designazione, e sono stati espressi da soggetto che ha la legale rappresentanza di una società calcistica;
2) la societa A.S.D. Sporting Club Davoli della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente, di cui al capo A) che
precede.
Con provvedimento del 22.11.2012 il vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale il signor Giovanni
Franco (Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti dell’ASD Sporting Club Davoli), per violazione dell'art. 5, commi 1 e 6,
del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e la società A.S.D. Sporting Club Davoli, per violazione di cui all'art. 4, comma 1, e 5,
comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente;
rilevato che con due distinte note inviate alla Procura Federale della F.I.G.C. in 1data 6.3.2012 ed in data 15.3.2012, il
Presidente del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. - L.N.D.- Saverio Mirarchi ed iI Presidente dell'Associazione
Italiana Arbitri Marcello Nicchi, inoltravano, per le più opportune determinazioni, una lettera datata 2.3.2012, che era stata loro
inviata dal signor Giovanni Franco, Presidente della società A.S.D. Sporting Club Davoli, militante nel Campionato di
Promozione, al Presidente A.I.A., al Presidente del Comitato Regionale Calabria ed al Presidente
Calabria.
In tale missiva, il signor Giovanni Franco lamentava "trattamenti iniqui" da parte dei da lui presieduta, ed in particolare, "la costante designazione di arbitri delle sezion tutte le partite finora disputate, con grave compromissione della imparzialità da parte de
del Comitato Regionale Arbitri
rdirettori di gara nei confronti della società
ii della Provincia di Reggio Calabria in quasi
al direttore di gara di turno"; segnalava inoltre
"ignoranza delle norme" e "torti" settimanalmente perpetrati nei confronti dalla A.S.D. Davoli da parte di "arbitri che si girano
dall'altra parte per non guardare scorrettezze da espulsione", nonché minacce perpetrate in danno di assistenti arbitrali da parte di
un custode del campo (senza tuttavia precisare a quale campo di gioco alludesse).
Entrando poi maggiormente nello specifico, nella sua lettera il signor Franco evidenziava:
che in occasione della gara Taurianovese - Davoli del 12.2.2012 fosse stato da npprima nominato un arbitro della sezione
di Lamezia Terme poi, all'ultimo momento sostituito "per l'ennesima volta" da uno della sezione di Locri;
che la gara Davoli — Gallicese del 19.2.2012 sarebbe stata arbitrata da un direttore di gara presente sugli spalti la
domenica precedente per tifare la squadra Taurianovese;
che successivamente alla gara Montepaone - Davoli del 26.2.2012, l'arbitro della gara, signor Francesco Cosso, utilizzando il
Social network Facebook, avrebbe comunicato con altri colleghi definendo con il termine "comod0000!" la gestione
dell'incontro di calcio in cui erano stati espulsi tre giocatori della società A.S.D. Davoli, al che un altro arbitro, in risposta,
avrebbe riferito di avere ammonito un giocatore per fare un favore a lui.
Il successivo 14.3.2012, il Presidente del Comitato Regionale Calabria inoltrava alla Procura Federale la nota del Presidente
del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, Stefano Archinà, iln quale, con riferimento alla lettera del signor Giovanni
Franco, precisava: che in occasione della gara Taurianese - Davoli del 12.2.2012 non venne mai designato alcun arbitro di
Lamezia Terme, né tanto meno effettuata alcuna sostituzione con un arbitro della Sezione di Locri, ma piuttosto designato
l'arbitro Marco Bianchi della Sezione di Reggio Calabria; l'arbitro Salvatore Morabito, che aveva diretto la gara Davoli -
Gallicese del 19.2.2012, da lui interpellato, aveva riferito di essersi effettivamente recato presso l'impianto sportivo del
Taurianova, ma di avere lasciato il campo alla fine del primo tempo dopo aver salutato i propri colleghi; infine, quanto ai
commenti rilasciati dal signor Cosso e da altri arbitri sul Social Network Facebook, nello stigmatizzarne la condotta, precisava
di avere già segnalato la circostanza agli organi disciplinari secondo quanto previsto dal regolamento A.I.A.
Sulla base di tale documentazione, in data 24.10.2012, il Collaboratore della Procura Federale dott. Walter Moretti
procedeva, quindi, all'audizione del signor Giovanni Franco, il quale confermava di essere il firmatario della missiva in
questione e, pur minimizzandone il contenuto, confermava quanto già esposto nella lettera (senza peraltro fornire
precisazioni su nessun episodio in particolare); proclamava quindi di non credere nella malafede degli arbitri, quanto
piuttosto ad una scarsa preparazione e personalità degli stessi, per cui riteneva "che non si possano mandare in certe
zone calde della Calabria ragazzini che puntualmente vengono intimoriti dai dirigenti delle squadre di casa".
Considerato, quindi, che dalla complessiva indagine emerge che il signor Giovanni Franco, Presidente della società
A.S.D. Sporting Club Davoli, ha redatto una lettera in data 2.3.2012, indirizzata al Presidente AIA, al Presidente del Comitato
Regionale Calabria ed al Presidente del Comitato Regionale Arbitri Calabria, nel cui contenuto vengono espressi
giudizi e rilievi gravemente offensivi della reputazione di organi operanti nell'ambito della F.I.G.C., e
segnatamente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, nonché degli Arbitri che hanno diretto le gare Taurianovese - Davoli
del 12.2.2012 e Davoli - Gallicese del 19.2.2012;
che le successive dichiarazioni del signor Franco, pur essendo evidentemente volte a minimizzare il senso del contenuto della
missiva, hanno sostanzialmente confermato quanto da lui dichiarato nella suddetta missiva;
che il complessivo tenore di tale lettera è certamente idoneo a ledere il prestigio e la reputazione di una struttura federale,
mettendo in dubbio l'imparzialità degli ufficiali di gara, la correttezza delle procedure di designazione;
che tanto è stato espresso da un soggetto che riveste la qualità di legale rappresentante di una società calcistica;
che la condotta sopra descritta integra gli estremi della violazione dell'art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile al signor
Giovanni Franco, Presidente della società A.S.D. Sporting Club Davoli, oltre che alla società A.S.D. Sporting Club Davoli a titolo
di responsabilità diretta per l'operato del proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dei Codice di Giustizia Sportiva;
la Procura Federale, sulla scorta delle indagini effettuate, ha deferito a questa Commissione il signor Giovanni Franco, Presidente
della società A.S.D. Sporting Club Davoli, e la medesima società A.S.D. Sporting Club Davoli, ritenendo sussistere le condotte
antiregolamentari di cui in epigrafe.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 11 marzo 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale
avv.Gianfranco Marcello nonché Giovanni Franco,quale deferito e nella sua qualità di Presidente della Società A.S.D. Sporting Club
Davoli.
Il Signor Giovanni Franco, prima dell’inizio del dibattimento, ha proposto l’applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto
dall’art. 23 e 24 del C.G.S. ( Franco Giovanni mesi 1 di inibizione, ASD Sporting Club Davoli € 200,00 di ammenda);
su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale;
visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale
prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata
dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano
congrue;
rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Sig. FRANCO Giovanni, Presidente della ASD Sporting Club Davoli, l’inibizione di UN (1) mese e quindi fino al 14 APRILE 2013;
- alla società ASD SPORTING CLUB DAVOLI l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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il sig. Giovanni FRANCO e la società A.S.D. SPORTING CLUB DAVOLI,per rispondere:
1) Franco Giovanni della violazione dell’art. 5, commi 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C , per avere espresso nella lettera in data 2.3.2012, da lui sottoscritta ed inviata al Presidente A.I.A, al Presidente del Comitato Regionale Calabria ed al Presidente del Comitato Regionale Arbitri Calabria, giudizi gravemente lesivi della reputazione di organi operanti nell’ambito della F.I.G.C., e segnatamente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria; nonché degli Arbitri che hanno diretto le gare Taurianovese – Davoli del 12.2.2012 e Davoli — Gallicese del 19.2.2012; fatto aggravato ai sensi dell’art. 5, comma 6, lett. b) e d), dalla circostanza che tali giudizi mettono in dubbio l’imparzialità degli ufficiali di gara, nonché la correttezza delle procedure di designazione, e sono stati espressi da soggetto che ha la legale rappresentanza di una società calcistica;
2) la societa A.S.D. Sporting Club Davoli della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia
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