COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.12 a carico di : -Sig.OLIVA Gennaro, all’epoca dei fatti, Presidente della soc. Talao Scalea, per violazione dell’ad 1, comma 3, del CGS per aver omesso di presentarsi al collaboratore federale benché da questi ritualmente convocato; Sig.DE FILIPPO Antonio, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della soc. Talao Scalea, per aver omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato; la società TALAO Scalea per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’ad 4, commi i e 2, del CGS in relazione alle condotte del proprio Presidente e del proprio dirigente,

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.12 a carico di : -Sig.OLIVA Gennaro, all'epoca dei fatti, Presidente della soc. Talao Scalea, per violazione dell'ad 1, comma 3, del CGS per aver omesso di presentarsi al collaboratore federale benché da questi ritualmente convocato; Sig.DE FILIPPO Antonio, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della soc. Talao Scalea, per aver omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato; la società TALAO Scalea per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'ad 4, commi i e 2, del CGS in relazione alle condotte del proprio Presidente e del proprio dirigente, IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 17.12.2012 il vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale il sig. OLIVA GENNARO, all'epoca dei fatti, Presidente della soc. Talao Scalea per violazione dell'art. 1, comma 3, del CGS per aver omesso di presentarsi al collaboratore federale benché da questi ritualmente convocato; il sig. DE FILIPPO ANTONIO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della soc. Talao Scalea, per aver omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato; la società TALAO Scalea per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS in relazione alle condotte del proprio Presidente e del proprio dirigente. La presente indagine trae origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale che con C.U. n.154 del 1.6.2011 su impulso del GST trasmetteva a questa Procura gli atti ufficiali relativi alla gara del 29.5.2011 Roggiano-Talao Scalea al termine della quale erano stati segnalati dal Dirigente accompagnatore della Soc. Talao Scalea, De Filippo Antonio, con apposita riserva riferita nel rapporto arbitrate, cui seguiva rituale reclamo avverso la regolarità dell'incontro che veniva però rigettato dall'apposito giudicante, comportamenti antiregolamentari dei sostenitori delta soc. Roggiano prima dell'inizio della suddetta gara, valida quale gara di ritorno dei play-off del Campionato di 1^ Categoria. In merito a detti fatti si è provveduto con separato provvedimento di archiviazione. Nel corso delle indagini venivano disposte le audizioni dei sigg.ri De Filippo Antonio, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della soc. Talao Scalea, per i giorni 22.7 e 1.8.2011 a mezzo fax del 18 e 26/7/ 2011, e del sig. Oliva Gennaro, all'epoca dei fatti, Presidente della soc. Talao Scalea per i giorni 30.8.2011 e 20.9.2011 a mezzo fax del 29.8.e 14.9.2011, ma entrambi non si presentavano senza addurre alcuna valida giustificazione. I fatti sopra descritti, integrano la violazione dell'art. 1 comma 3 del CGS per avere i sigg.ri De Filippo ed Oliva omesso di presentarsi innanzi agli organi della Procura Federale, benché ritualmente convocati, senza addurre alcuna valida giustificazione. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della soc. Talao Scalea, ai sensi dell'art 4,commi 1 e 2, del CGS per la condotta del proprio Presidente e del proprio dirigente. E pertanto, la Procura Federale, sulla scorta delle indagini effettuate, ha deferito a questa Commissione i sigg.ri OLIVA GENNARO, all'epoca dei fatti, Presidente della soc. Talao Scalea, DE FILIPPO ANTONIO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della soc. Talao Scalea, la società TALAO SCALEA, ritenendo sussistere le condotte antiregolamentari di cui in epigrafe. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 11 marzo 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv.Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il sostituto Procuratore Federale,con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: per Oliva Gennaro, mesi 3 di inibizione; per De Filippo Antonio, mesi 3 di inibizione; per la società Talao Scalea € 500,00 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente censurarsi il comportamento degli incolpati, certamente responsabili per i fatti ascritti. Ed invero, dall’esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga : - al Sig. OLIVA Gennaro, mesi 3 (TRE) di inibizione e quindi fino al 14 GIUGNO 2013; - al Sig. DE FILIPPO Antonio,, mesi 3 (TRE) di inibizione e quindi fino al 14 GIUGNO 2013. Dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società TALAO SCALEA poiché inattiva sin dal 5 agosto 2011 (CU nr.12 del 5 agosto 2011).
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