COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.93 della Società ASD MODENA CALCIO A CINQUE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 113 del 21.2.2013 ( ammenda di € 160,00, squalifica del calciatore RANIERI Domenico fino al 27/7/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.93 della Società ASD MODENA CALCIO A CINQUE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 113 del 21.2.2013 ( ammenda di € 160,00, squalifica del calciatore RANIERI Domenico fino al 27/7/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché nella condotta del calciatore Ranieri Domenico, responsabile di offese
e di comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, non si ravvedono gli estremi della tentata aggressione, mancando gli atti
idonei e diretti in modo non equivoco necessari per poter configurare la fattispecie;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica al calciatore Ranieri Domenico mentre si conferma la sanzione
dell’ammenda alla società per i fatti ascritti;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore RANIERI Domenico fino al 20 marzo 2013;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.93 della Società ASD MODENA CALCIO A CINQUE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 113 del 21.2.2013 ( ammenda di € 160,00, squalifica del calciatore RANIERI Domenico fino al 27/7/2013)."