COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.94 del Sig. CONFORTI Igor (Tesserato della Società A.S.D.Luzzese Calcio 1965) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso IL Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 del 22.2.2013 (squalifica fino al 30/6/2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.94 del Sig. CONFORTI Igor (Tesserato della Società A.S.D.Luzzese Calcio 1965)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso IL Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 114 del 22.2.2013 (squalifica fino al 30/6/2015).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuto che il rapporto arbitrale costituisce prova privilegiata;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, e che la condotta del
tesserato va qualificata come una protesta violenta senza alcuna conseguenza lesiva nei confronti dell'arbitro;
considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può
essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CONFORTI Igor fino al 21 febbraio 2014;
dispone, infine, restituirsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.94 del Sig. CONFORTI Igor (Tesserato della Società A.S.D.Luzzese Calcio 1965) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso IL Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 del 22.2.2013 (squalifica fino al 30/6/2015)."