COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 Marzo 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO SPORTING PIETRELCINA – GARA S. GIORGIO DEL SANNIO / SPORTING PIETRELCINA DEL 5/01/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 Marzo 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO SPORTING PIETRELCINA – GARA S. GIORGIO DEL SANNIO / SPORTING
PIETRELCINA DEL 5/01/2013
Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione
pervenuta da parte della società reclamante, rileva che il reclamo medesimo nel merito è fondato e,
pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società S. Giorgio del Sannio
abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Zullo Massimo (nato il 3.10.1976), sebbene
questi fosse stato espulso dal campo e squalificato per cinque gare (Farnetum / Apice del
18.11.2012, allora tesserato per la società Apice), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 48 del
22.11.2012, pag. 884, non avrebbe scontato la qualifica. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di
gara, esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso
che il calciatore Zullo Massimo abbia partecipato da titolare alla gara in questione in posizione
irregolare, in quanto il predetto calciatore colpito da squalifica per cinque gare, scontava le prime
quattro giornate di squalifica con la società Apice, il 25.11.2012, il 2.12.2012, il 9.12.2012 ed il
16.12.2012. Svincolato dalla società Apice, il calciatore Zullo Massimo, si tesserava con la società
San Giorgio del Sannio, con il modulo di aggiornamento tessera spedita in data 14.12.2012 (non
consentito dalle norme federali e specificamente: il tesseramento è valido a condizione che non sia
ricompresso nel periodo per lo svincolo suppletivo (ossia dal 3 al 17 dicembre), durante il quale
periodo, il calciatore svincolato non ha il diritto di tesserarsi, egli deve attendere il giorno successivo
alla chiusura del periodo di svincolo suppletivo (ossia, il suo tesseramento non sarà valido, se
depositato dal 3 al 17 dicembre; sarà invece valido, se depositato dal 18 dicembre). Il predetto
calciatore Zullo Massimo non veniva inserito in distinta, nè utilizzato dalla società San Giorgio del
Sannio nella gara di recupero del 19.12.2012, ma la sanzione non veniva scontata in quanto la
decorrenza del tesseramento a favore del San Giorgio del Sannio, del nominato calciatore era dal
20.12.2013, ovvero dalla data di deposito della raccomandata postale. Partecipando poi, da titolare,
alle gare successive del 23.12.2012 e 5.01.2013 al calciatore Zullo Massimo residuava ancora una
giornata di squalifica da scontare. Tanto premesso, nella gara oggetto del reclamo il calciatore Zullo
Massimo ha partecipato alla gara in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, non avendo
scontato, come innanzi citato, l’ultima giornata di squalifica. Per tale motivo, in accoglimento del
reclamo ed in applicazione dell’art.17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere a carico della società S. Giorgio del Sannio, la sanzione della punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,
non versata.
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