COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 86 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. SAN PROSPERO CORREGGIO Avverso squalifica per 3 giornate calc. CHIARI FEDERICO, per 4 giornate calc. MALAVASI ANDREA, perdita della gara e ammonizione con diffida delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 31 del 13.2.2013 gara SAMMARTINESE – SAN PROSPERO CORREGGIO del 10.2.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 86 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. SAN PROSPERO CORREGGIO Avverso squalifica per 3 giornate calc. CHIARI FEDERICO, per 4 giornate calc. MALAVASI ANDREA, perdita della gara e ammonizione con diffida delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 31 del 13.2.2013 gara SAMMARTINESE – SAN PROSPERO CORREGGIO del 10.2.2013 L’A.S.D. U.S. SAN PROSPERO CORREGGIO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, mettendo in evidenza che appena presa e resa effettiva la decisione di terminare la gara l’arbitro si dirigeva immediatamente verso gli spogliatoi, senza che nulla lo disturbasse. L’arbitro non ha contattato nessuna forza pubblica e quindi deve aver giudicato di non trovarsi in pericolo. L’arbitro non è mai stato sfiorato sia dai calciatori, che da altri tesserati in nessuna fase di gioco. “Comprendiamo lo stato di confusione per gli avvenimenti che si stavano svolgendo, ma tale stato di confusione è totalmente diverso dalla situazione di pericolo”. “Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere i tentativi necessari per riportare l’ordine per proseguire la gara, riteniamo non vi fossero gli estremi per sospendere l’incontro”. Inoltre, al ritiro dei documenti “siamo venuti a conoscenza che vi erano 4 espuli, mentre sul campo ne era stato sanzionato solo uno, Borghi Giacomo n. 5”. Risulterebbero espulsi i calciatori n. 4/5/6/7, mentre il calc. CHIARI era stato espulso al 20° del secondo tempo ed il calc. MALAVASI non risulta espulso. Chiede la ripetizione della gara, l’annullamento della squalifica del calc. MALAVASI e l’annullamento o la riduzione della squalifica del calc. CHIARI. La Commissione, - premesso che non viene presa in esame la parte del ricorso riguardante l’ammonizione con diffida, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito in questa sede, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, a seguito della espulsione, per doppia ammonizione, del calc. Borghi, capitano, i calciatori dell’A.S.D. U.S. San Prospero Correggio accerchiavano l’arbitro, il calc. MALAVASI rivolgeva all’arbitro frasi offensive e gravemente minacciose, il calc. CHIARI, già sostituito, afferrava l’arbitro ad un braccio e gli indirizzava una frase offensiva, il calc. Mounouar spintonava l’arbitro e gli rivolgeva una frase offensiva. I tre calciatori venivano espulsi, ma non lasciavano il terreno di gioco; l’arbitro si rivolgeva al nuovo capitano, senza trovare ascolto. Nel contempo i sostenitori della citata compagine, da bordo campo, indirizzavano all’arbitro insulti e gravi minacce e l’arbitro, ritenuto che non sussistessero più le condizioni per portare a termine la partita, intendendo tutelare la propria incolumità e quella dei calciatori della squadra ospitante, decretava la fine anticipata della gara; - considerato che dalla istruttoria svolta non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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