COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ULISSE STEFANO, PASQUALINI CARLO E CARAMICI MASSIMO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 COMMA 2 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ULISSE STEFANO, PASQUALINI CARLO E CARAMICI MASSIMO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 COMMA 2 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. Il Vice Procuratore Federale, letti gli atti del procedimento n. 1313/PF 11/12, relativi all’indagine di cui alla relazione del Collaboratore della Procura Federale Dott. Giuseppe Montanaro in data 05.12.2012; premesso che, con nota del 30.05.2012 prot. 5154.18/47 MC/as, il Responsabile della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. rimetteva, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del C.G.S. e in ossequio a quanto deliberato dalla ridetta Commissione nella seduta del 7.12.2011, copia degli atti relativi al reclamo dei signori Antonio Lo Bracco e Stefania Catalano, tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento del calciatore Luca Lo Bracco (matr. 5513367) in favore della soc. ASD Grifone Monteverde risalente al 15.10.2011; - la Commissione Tesseramenti, nella seduta del 7.12.2011, accoglieva il reclamo sul presupposto dell’evidentissima difformità delle firme dei Sigg.ri Lo Bracco e Catalano da quelle offerte a comparazione e per l’effetto dichiarava nullo il tesseramento del calciatore Luca Lo Bracco in favore dell’ASD Grifone Monteverde (C.U. n. 12/D di pari data); - la citata delibera della Commissione Tesseramenti non veniva impugnata e diventava quindi definitiva come certificato nella richiamata nota del 30.05.2012 a prot. 5154.18/47 MC/as; Rilevato che l’attività istruttoria posta in essere dall’Ufficio, al fine di accertare quanto realmente accaduto in occasione del tesseramento del minore Luca Lo Bracco per l’ASD Grifone Monteverde, è consistita in acquisizioni documentali, nell’audizione dei due genitori del giovane calciatore Sigg.ri Antonio Lo Bracco e Stefania Catalano, nell’audizione del Sig. Stefano Ulisse, Presidente dell’ASD Grifone Monteverde, del Sig. Carlo Pasqualini, Segretario dell’ASD Grifone Monteverde all’epoca dei fatti, e del Sig. Massimo Caramici; Considerato che in virtù della decisione del 7.12.2011 della Commissione Tesseramenti (C.U. n. 12/D di pari data), divenuta da tempo definitiva, risulta indiscutibilmente accertato che l’ASD Grifone Monteverde ha proceduto al tesseramento del calciatore minorenne Luca LO BRACCO in spregio alla normativa federale e in particolare in violazione dell’art. 39, comma 2, della N.O.I.F. - della illecita condotta posta in essere all’atto della richiesta di tesseramento deve essere quindi chiamato a rispondere il Sig. Stefano ULISSE, Presidente dell’ASD Grifone Monteverde, il quale non ha personalmente raccolto, per sua stessa ammissione, le firme dei genitori del calciatore Luca LO BRACCO non potendone così verificare l’autenticità; - dovranno altresì rispondere delle violazioni in contestazione tanto il Sig. Carlo PASQUALINI, Segretario dell’ASD Grifone Monteverde nella stagione sportiva 2011-12, materiale compilatore, per sua ammissione, del modulo di tesseramento e istituzionalmente addetto alla cura delle pratiche necessarie ai tesseramenti dei calciatori come confermato dal Sig. Stefano ULISSE, quanto il Sig. Massimo CARAMICI il quale, pur non risultando tesserato FIGC, ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse dell’ASD Grifone Monteverde, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del C.G.F., collaborando, nel corso della stagione 2011-12 e sotto le direttive del Sig. PASQUALINI, alle pratiche di tesseramento come confermato dal Sig. PASQUALINI stesso e dal Presidente ULISSE, anche in considerazione delle precise accuse mosse nei suoi confronti dal Segretario della Società e alla luce dell’ammessa conoscenza con il calciatore e con la madre di questi; Visto l’art. 32, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Giammaria Camici; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – F.I.G.C. 1) Il Sig. ULISSE Stefano, Presidente dell’ASD Grifone Monteverde; 2) Il Sig. PASQUALINI Carlo, Segretario, all’epoca dei fatti, dell’ASD Grifone Monteverde; 3) Il Sig. CARAMICI Massimo, soggetto che ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse dell’ASD Grifone Monteverde ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del C.G.F.; 4) La società A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE; per rispondere: - I primi tre della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 stesso codice e 39, comma 2 delle N.O.I.F. per aver tesserato irregolarmente, in concorso fra loro e con le modalità di cui più diffusamente nella parte motiva, il calciatore minorenne Luca LO BRACCO e per aver certificato l’ULISSE, con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento, l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul modulo medesimo a nome dei genitori del calciatore senza averle personalmente raccolte; - la quarta a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per quanto addebitato al suo Presidente e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai Sigg.ri Carlo PASQUALINI e Massimo CARAMICI. Convocati regolarmente i deferiti per la riunione del 21 febbraio 2013 alle ore 15,30, per la Procura è presente l’Avv. Enrico Liberati. Per i deferiti è presente il Sig. Carlo PASQUALINI; per gli altri deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie difensive. Il Pasqualini conferma quanto già dichiarato agli atti: afferma di aver consegnato il modulo di tesseramento del calciatore al CARAMICI. Successivamente ritirava il suddetto modulo compilato con i dati del ragazzo (minore) con le firme dei genitori e, ritirato tale modulo, non ha fatto altro che consegnarlo al Presidente. Ribadisce la sua totale buona fede e ricorda che la madre del calciatore ha presentato la necessaria documentazione per il successivo tesseramento: non riesce, quindi, a spiegarsi il motivo per cui i genitori abbiano poi disconosciuto le firme sul tesseramento e contesta che il CARAMICI fosse all’oscuro di tutto. La Procura chiede al PASQUALINI se era a conoscenza di chi avesse realmente apposto le firme sul modulo di tesseramento. Il PASQUALINI presumeva che le firme fossero vere e, mostrato il modulo alla madre, si rendeva conto che la stessa disconosceva le firme. Il CARAMICI poi ammetteva di aver falsificato la firma del padre. La Procura, pertanto, conclude con l’affermazione di responsabilità per i deferiti, chiedendo di comminare a: 1) ULISSE Stefano, Presidente della ASD Grifone Monteverde, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; 2) PASQUALINI Carlo, Segretario all’epoca dei fatti della società, la sanzione della inibizione per mesi tre; 3) CARAMICI Massimo, come in atti giustificato, la sanzione della inibizione per mesi tre; 4) La Società A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE, l’ammenda di Euro 1.500,00. Tutto ciò premesso, questa Commissione, dopo ampia discussione, vagliati tutti gli elementi raccolti e le odierne risultanze, rileva da un lato la particolare gravità del comportamento del CARAMICI Massimo che è risultato essere l’unico, vero e consapevole, artefice della falsificazione, per poi negare ogni evidenza ed ogni circostanza nel corso delle indagini, dall’altro, viceversa, l’atteggiamento collaborativo del PASQUALINI, che non può non essere valutato positivamente. Tuttavia, non può disconoscersi la responsabilità dello stesso PASQUALINI e del Presidente dell’A.S.D. Grifone Monteverde, per aver agito con superficialità e disattendendo precise norme di comportamento previste per il tesseramento dei giocatori. Per questi motivi DELIBERA Di inibire per mesi quattro ULISSE Stefano; inibire per mesi tre PASQUALINI Carlo; inibire per mesi sei CARAMICI Massimo; comminare l’ammenda di Euro 1.500,00 alla società A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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