COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARCE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 29.3.2013 A CARICO DEL MEDICO SOCIALE PISACANE ALESSANDRO E DEL DIRIGENTE CASTALDI IVAN ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 21.2.2013 (Gara: ARCE – AQUILONIA del 17.2.2013 – Campionato Allievi Provinciali di Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARCE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 29.3.2013 A CARICO DEL MEDICO SOCIALE PISACANE ALESSANDRO E DEL DIRIGENTE CASTALDI IVAN ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 21.2.2013 (Gara: ARCE – AQUILONIA del 17.2.2013 – Campionato Allievi Provinciali di Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società ARCE ha contestato la decisione come in titolo, assumendo che i Dirigenti CASTALDI IVAN e PISACANE ALESSANDRO, assolutamente non responsabili degli addebiti descritti, si sarebbero invece prodigati per ristabilire la calma tra calciatori coinvolti in una zuffa. La reclamante si doglia anche della sanzione pecuniaria, segnalando l’esiguo numero di tesserati partecipanti e chiedendo quindi un ammontare di minore entità. Dalla lettura degli atti ufficiali emerge, di contro, che i citati dirigenti hanno preso parte attiva al parapiglia, urlando espressioni offensive a tesserati avversari, per cui le doglianze della ricorrente perdono attendibilità. Peraltro, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, l’ammenda comminata può essere rivisitata, in analogia a quanto determinato in casi analoghi, e quindi, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società ARCE, riducendo l’ammenda ad € 100,00. Resta confermata l’inibizione fino al 29.3.2013 a carico dei Sigg.ri PISACANE ALESSANDRO e CASTALDI IVAN. La tassa reclamo va restituita.
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