COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 7.2.2014 A CARICO DEL CALCIATORE QUINTAVALLE ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 62 DEL 7.2.2013 (Gara: SPORTING PONTINO – REAL MAENZA del 2.2.2013 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 7.2.2014 A CARICO DEL CALCIATORE QUINTAVALLE ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 62 DEL 7.2.2013 (Gara: SPORTING PONTINO – REAL MAENZA del 2.2.2013 – Campionato III Categoria Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: la Società reclamante, riconosce che il calciatore QUINTAVALLE ENRICO abbia scalciato il terreno di gioco e che, a seguito di tale gesto di stizza, del terriccio abbia colpito l’arbitro sulle gambe, ma ha escluso nella maniera più assoluta che il giocatore abbia sputato contro il Direttore di gara, attingendolo sulla schiena e che, dopo l’espulsione, lo abbia colpito con uno schiaffo all’addome. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata rispetto all’entità dei fatti. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che al 50mo del secondo tempo, durante i minuti di recupero, il calciatore QUINTAVALLE ENRICO, dopo essere stato ammonito per proteste, aveva scalciato il terreno di gioco, mentre egli si trovava di spalle, sicchè del terreno lo aveva colpito al polpaccio; il giocatore aveva poi ripetuto il gesto, mentre l’arbitro si voltava verso di lui, e per tale motivo era stato quindi espulso. Alla notifica del provvedimento, il QUINTAVALLE lo aveva insultato e, contestualmente, con la mano aperta, gli aveva dato un “colpetto” sull’addome, senza provocargli alcuna conseguenza fisica, dal momento che il gesto non aveva alcun intento di violenza, ma voleva soltanto esprimere il disappunto per l’espulsione. L’arbitro ha inoltre dichiarato che prima di girarsi, in occasione del secondo lancio di terriccio, che lo aveva attinto ancora una volta al polpaccio, gli era parso di sentire il rumore di uno sputo, ma che nulla poteva specificare a tal riguardo, in quanto egli si trovava di spalle. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, che in parte ha rettificato il contenuto del referto, questa Commissione ritiene di dover necessariamente rivisitare la sanzione, specialmente per quanto concerne l’episodio dello sputo, che l’arbitro, in sede di supplemento, ha dichiarato di non poter confermare. Ne consegue, pertanto, che il giocatore dovrà essere sanzionato soltanto per i gesti che possono essere ricondotti a lui con certezza, vale a dire l’aver scalciato reiteratamente il terreno di gioco contro l’arbitro e di aver poi toccato quest’ultimo con la mano sull’addome, in segno di protesta. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore QUINTAVALLE ENRICO dal 7.2.2014 al 30.6.2013. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it