COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEROSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI FIANDRA CIRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 DEL 27.2.2013 (Gara: PISONIANO – REAL MONTEROSI del 24.2.2013 – Campionato Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEROSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A
CARICO DEL CALCIATORE DI FIANDRA CIRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 DEL 27.2.2013
(Gara: PISONIANO – REAL MONTEROSI del 24.2.2013 – Campionato Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo assume che, a fine gara, il calciatore DI
FIANDRA avrebbe solamente salutato l’arbitro senza intemperanze verbali e deduce anche
l’assenza di propri sostenitori.
Visto gli atti ufficiali, dai quali si rileva, di contro, che a fine gara il calciatore DI FIANDRA ha rivolto
all’arbitro frasi ripetutamente e gravemente offensive e minacciose, per cui le lamentele della
ricorrente appaiono prive di fondamento;
osservato che, a mente dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., le ammenda fino ad € 150, per i
Campionati di Eccellenza non sono impugnabili in alcuna sede, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL MONTEROSI e di dichiarare inammissibile il
ricorso avverso l’ammenda di € 150,00 confermata tutte le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEROSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI FIANDRA CIRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 DEL 27.2.2013 (Gara: PISONIANO – REAL MONTEROSI del 24.2.2013 – Campionato Eccellenza)"