COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEROSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI FIANDRA CIRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 DEL 27.2.2013 (Gara: PISONIANO – REAL MONTEROSI del 24.2.2013 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°175/LND del 14/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEROSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI FIANDRA CIRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 DEL 27.2.2013 (Gara: PISONIANO – REAL MONTEROSI del 24.2.2013 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo assume che, a fine gara, il calciatore DI FIANDRA avrebbe solamente salutato l’arbitro senza intemperanze verbali e deduce anche l’assenza di propri sostenitori. Visto gli atti ufficiali, dai quali si rileva, di contro, che a fine gara il calciatore DI FIANDRA ha rivolto all’arbitro frasi ripetutamente e gravemente offensive e minacciose, per cui le lamentele della ricorrente appaiono prive di fondamento; osservato che, a mente dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., le ammenda fino ad € 150, per i Campionati di Eccellenza non sono impugnabili in alcuna sede, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL MONTEROSI e di dichiarare inammissibile il ricorso avverso l’ammenda di € 150,00 confermata tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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