COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°176/LND del 14/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FIUMICINO CALCIO – SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°176/LND del 14/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FIUMICINO CALCIO - SETTEBAGNI CALCIO SALARIO Il Giudice Sportivo : -sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.161 del 27/2/2013 - esaminato il reclamo fatto pervenire nei termini ,a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Settebagni Calcio Salario con il quale si evidenzia che la sospensione della gara in epigrafe era stata adottata dal Direttore di gara in seguito all'aggressione subita da propri calciatori sia da tesserati della Soc. Fiumicino Calcio che da sostenitori, ad essa riconducibili, entrati sul terreno di giuoco e per lancio di oggetti che colpivano alcuni di essi per l'effetto chiede,pertanto l'applicazione a proprio favore dell'art. 17 comma 1 del C.G.S. Il reclamo è fondato. Dagli atti ufficiali di gara risulta quanto segue: -al 14' del s.t. veniva espulso il n. 2 Tosoni Gianluca della Soc. Settebagni per somma di ammonizioni; -al 20' del s.t. veniva espulso il n. 7 SANNA MARCO Soc Fiumicino per somma di ammonizioni; - al 36' del s.t. veniva espulso il n. 10 SPERLAZZO DANIELE della Soc. Fiumicino perché, prima sputava ad un avversario attingendolo al viso e poi lo colpiva con un calcio ad una gamba ed uno schiaffo al viso; subito dopo il calciatore n. 8 TRIMELTI FEDERICO della Soc. Fiumicino rincorreva un avversario,che a suo dire,lo aveva precedentemente colpito,tentando di aggredirlo. A lui si univano tutti gli occupanti la panchina della sua squadra; - a questo punto intervenivano anche gli occupanti la panchina della Soc. Settebagni in difesa del proprio calciatore; - in tale frangente di grande confusione l'arbitro riusciva ad individuare i seguenti calciatori: - il n. 9 SIMONETTI FEDERICO della Soc. Fiumicino che colpiva con calci e pugni un calciatore avversario facendolo cadere in terra; - il n.10 SPERLAZZO DANIELE che era stato precedentemente espulso che rientrato sul terreno di giuoco colpiva con pugni due calciatori avversari; - il n. 9 GIORDANO MIRKO della Soc. Settebagni che colpiva con un calcio alla schiena un calciatore avversario facendolo cadere in terra. In tale circostanza entrava sul terreno di giuoco un sostenitore della Soc. Fiumicino indossante la tuta sociale,che colpiva con violenti pugni al viso alcuni calciatori della Soc. Settebagni Salario; - l'arbitro precisa nel suo supplemento di referto che il suddetto sostenitore era già presente nella zona antistante gli spogliatoi prima della gara e durante l'intervallo, e a gara sospesa gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose; - durante la rissa da dietro le panchine venivano lanciati da sostenitori locali due vasi di fiori di plastica pieni di terra che colpivano uno l'allenatore e l'altro il calciatore n.10 del Settebagni Salario - nel contempo i sostenitori della Soc. Fiumicino minacciavano l'arbitro ed i calciatori della Soc. Settebagni. Al termine del suo supplemento, l'arbitro sottolinea che "i calciatori del Settebagni siano stati aggrediti da tesserati e sostenitori della Soc. Fiumicino" - A questo punto, al 36' del secondo tempo, l'arbitro constatava che, a causa di deprecabili comportamenti violenti in un campionato giovanile D'ELITE, non sussistevano più le condizioni per proseguire la gara e decideva di sospenderla definitivamente sul risultato di 1-1; - data la presenza minacciosa dei sostenitori della Soc. Fiumicino all'esterno degli spogliatoi, che gli rivolgevano corali offese e minacce, l'arbitro richiedeva l'intervento della forza pubblica che verbalizzava l'accaduto. Tanto premesso, considerato che la mancata regolare conclusione dell'incontro è da addebitarsi alla SOC. FIUMICINO; - CRL 176/27 - - Visto l’art. 17 comma 4 del C.G.S. DELIBERA - di irrogare alla società Fiumicino Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 - di comminare alla Soc. Fiumicino l'ammenda di euro 400,00 - Le sanzioni relative ai tesserati sono state pubblicate sul C.U. nr. 161 del 27/2/2013. Nulla sulla tassa reclamo.
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