COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 04.02.2013 – a carico di:  Sig.ra SCHIAVI Emanuela, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS, per aver disputato in data 09.09.2012 la partita USD UNICA – Associazione Calcio AGRATE valida per il campionato nazionale femminile girone A, senza averne titolo, perchè non tesserata per la predetta Società.  Sig. CESARINI Agostino, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro una distinta di gara in cui dichiarava che la calciatrice sopra menzionata era regolarmente tesserata per la USD UNICA.  La USD UNICA, per violazione dell’art. 4 comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni contestate ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale - datato 04.02.2013 - a carico di:  Sig.ra SCHIAVI Emanuela, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS, per aver disputato in data 09.09.2012 la partita USD UNICA - Associazione Calcio AGRATE valida per il campionato nazionale femminile girone A, senza averne titolo, perchè non tesserata per la predetta Società.  Sig. CESARINI Agostino, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta di gara in cui dichiarava che la calciatrice sopra menzionata era regolarmente tesserata per la USD UNICA.  La USD UNICA, per violazione dell'art. 4 comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni contestate ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, sentiti in contraddittorio il Rappresentate della Procura con i deferiti indicati in epigrafe, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti in quanto come accertato nel corso dell'istruttoria esperita nel presente giudizio, la calciatrice SCHIAVI Emanuela era regolarmente tesserata per la Società USD UNICA e quindi aveva titolo a partecipare alla gara disputata in data 09.09.2012 tra USD UNICA - Associazione Calcio AGRATE valida per il campionato nazionale femminile girone A. DICHIARA non luogo a procedere in quanto i deferiti non hanno commesso il fatto. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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