COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 04.02.2013 – a carico di: Sig.ra SCHIAVI Emanuela, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS, per aver disputato in data 09.09.2012 la partita USD UNICA – Associazione Calcio AGRATE valida per il campionato nazionale femminile girone A, senza averne titolo, perchè non tesserata per la predetta Società. Sig. CESARINI Agostino, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro una distinta di gara in cui dichiarava che la calciatrice sopra menzionata era regolarmente tesserata per la USD UNICA. La USD UNICA, per violazione dell’art. 4 comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni contestate ai propri tesserati.
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