COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMO FIVE/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 23.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A CINQUE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMO FIVE/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 23.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A CINQUE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013)
Il reclamo risulta privo di sottoscrizione.
Detto difetto ne impedisce di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione.
Nulla per la tassa reclamo.
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