COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTESE/ATLETICO AZZURRA COLLI DEL 23.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTESE/ATLETICO AZZURRA COLLI DEL 23.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore BONFIGLIO Mario, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Azzurra Colli, deducendo la non veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Bonfiglio Mario responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse - reiterate offese nei confronti dell’arbitro - vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva; • ritenuto di dover determinare la pena come da dispositivo, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Azzurra Colli e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BONFIGLIO Mario a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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