COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE LAPICCIRELLA ANTONIO AVVERSO SANZIONE MERITO GARA CORRIDONIA/TOLENTINO DEL 24.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE LAPICCIRELLA ANTONIO AVVERSO SANZIONE MERITO GARA CORRIDONIA/TOLENTINO DEL 24.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore LAPICCIRELLA Antonio, asseritamente tesserato per la S.S.D. Corridonia, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “per aver a fine gara attinto con uno sputo un calciatore della squadra avversaria tenendo un atteggiamento irriguardoso nei confronti del pubblico ”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato chiedendo la riduzione della squalifica inflittagli dal primo Giudice. A dire del reclamante: - la propria condotta sarebbe scaturita dallo stato di concitazione venutosi a creare a fine gara tra i calciatori delle due squadre, nel quale egli stesso fu colpito ed attinto con degli sputi, peraltro non rilevati dall’arbitro; - nessun comportamento irriguardoso tenne nei confronti del pubblico: a) per la conformazione dell’impianto sportivo stesso, il cui campo di gioco è ben distante dalle tribune; b) perché era il proprio pubblico trattandosi di gara interna. Alla richiesta audizione, il reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. In via istruttoria, lo stesso reclamante produceva, chiedendone l’acquisizione, la planimetria dell’impianto sportivo in cui si svolse l’incontro e la Relazione dei Carabinieri della Stazione di Corridonia (MC), sui fatti per cui è reclamo. La Commissione, in applicazione della disposizione di cui all’art. 35, primo comma, del Codice di giustizia sportiva, ammetteva la planimetria, negando l’acquisizione della Relazione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • ritenuto il calciatore Lapiccirella Antonio responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Lapiccirella: 1) sputo in faccia ad un calciatore della squadra avversaria; 2) condotta irriguardosa nei confronti dei sostenitori del Tolentino, mostrando loro il dito medio; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Lapiccirella giustifica pienamente la sanzione di quattro giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo, già tenuto conto evidentemente di quanto oggi asserito dal reclamante, dovendosi concordare con questi che lo sputo integra un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, sanzionato dall’art. 19, comma 4, lett. b) del Cgs. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore LAPICCIRELLA Antonio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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