COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE PISTELLI DIEGO AVVERSO SANZIONE MERITO GARA CORRIDONIA/TOLENTINO DEL 24.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE PISTELLI DIEGO AVVERSO SANZIONE MERITO GARA CORRIDONIA/TOLENTINO DEL 24.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 27.2.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PISTELLI Diego, asseritamente tesserato per la S.S.D. Corridonia, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “espulso per aver colpito con uno schiaffo alla testa un calciatore della squadra avversaria, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato chiedendo la riduzione della squalifica inflittagli in primo grado.
Lamentava il reclamante la mancata valutazione, nella determinazione della sanzione applicatagli, dell’attenuante della provocazione, avendo egli reagito ad un precedente contatto fisico non regolamentare posto in essere dallo stesso calciatore avversario nei suoi confronti, non rilevato dall’arbitro ma dal suo assistente.
Alla richiesta audizione, il reclamante ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate: ammetteva di avere insultato l’arbitro, ma negava di avere colpito l’avversario, al quale si sarebbe limitato ad appoggiare la mano sulla faccia e spingerlo, al solo fine di allontanarlo poiché lo stesso gli era andato addosso con la testa.
In via istruttoria, lo stesso reclamante produceva, chiedendone l’acquisizione, la Relazione dei Carabinieri della Stazione di Corridonia (MC), sui fatti per cui è reclamo.
La Commissione, in applicazione della disposizione di cui all’art. 35, primo comma, del Codice di giustizia sportiva, negava detta acquisizione.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato il reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
• ritenuto il calciatore Pistelli Diego responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara;
• considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Pistelli: 1) espulsione per condotta violenta nei confronti di un avversario; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con un’espressione offensiva;
• ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Pistelli, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di quattro giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo, già tenuto conto evidentemente di quanto oggi asserito dal reclamante.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore PISTELLI Diego ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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