COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CINGOLANA/BIAGIO NAZZARO DEL 27.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 148 del 1.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 13/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CINGOLANA/BIAGIO NAZZARO DEL 27.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 148 del 1.3.2013) Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CARAVIELLO Giuseppe, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per avere a fine gara lanciato il pallone all’indirizzo di un AA colpendolo ad una gamba senza peraltro causare alcun dolore, rivolgendo allo stesso espressioni irriguardose. Segnalazione AA.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cingolana Calcio 1963 chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto nei confronti dell’assistente arbitrale; in particolare, non gli avrebbe calciato addosso il pallone: se questi fu colpito, ciò avvenne in maniera del tutto fortuita ed involontaria. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che le modalità della condotta ascritta al calciatore Caraviello Giuseppe, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto; • ritenuto che non si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, dovendo reputare l’episodio grave per il contenuto della gestualità, aldilà delle irrilevanti conseguenze; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Cingolana Calcio 1963 ed ordina incamerarsi al relativa tassa.
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