COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 09.03.2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale RICORSO A.S.D. GAECO SPORT – AVVERSO ESITO GARA (GARA CARPINONE CALCIO – GAECO SPORT DEL 19.02.2013 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI DI CALCIO A 5 – 3^ GIORNATA DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 09.03.2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale RICORSO A.S.D. GAECO SPORT - AVVERSO ESITO GARA (GARA CARPINONE CALCIO – GAECO SPORT DEL 19.02.2013 - CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI DI CALCIO A 5 – 3^ GIORNATA DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società Gaeco Sport ha trasmesso il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; la società Carpinone Calcio non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Gaeco Sport chiede l’applicazione, ai danni della società Carpinone Calcio, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0- 6 per aver iscritto nella propria distinta il calciatore PETTA RAFFAELE nato il 18.08.1997. In questa stagione sportiva, per i Campionati Regionali Giovanissimi, è previsto l’obbligo di impiego di calciatori nati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicemb re 1999, escludendo la possibilità di schierare calciatori “fuori-quota”. Pertanto il calciatore PETTA non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe. Per tutti questi motivi D E C I D E di accogliere il reclamo così come trasmesso dalla società Gaeco Sport; di infliggere alla società Carpinone Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6. Nulla per la tassa non versata.
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