COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 09.03.2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale 6.1.2. RICORSO A.S.D. ROTELLO – AVVERSO ESITO GARA (GARA ROTELLO – MOLISE DEL 13.01.2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C” – 15^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 86 del 09.03.2013
Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale
6.1.2. RICORSO A.S.D. ROTELLO - AVVERSO ESITO GARA
(GARA ROTELLO – MOLISE DEL 13.01.2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C” –
15^ GIORNATA DI ANDATA)
Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che:
la società Rotello ha trasmesso il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa
federale vigente;
la società Molise non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito;
letto il reclamo rileva che la società Rotello chiede l’applicazione, ai danni della società Molise,
della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver
disatteso l’obbligo di impiegare nel corso delle gare valide per il Campionato Regionale di Prima
Categoria sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni
successive di uno o più partecipanti, di almeno un calciatore “giovane”, nato cioè dal 1° gennaio
1991 in poi;
letti gli atti ufficiali di gara rileva che la società Molise presentava all’arbitro una lista contenente tre
calciatori “giovani”: il n. 10 ed il n. 11, che iniziavano la gara in epigrafe in qualità di titolari, ed il n.
0 che partiva dalla panchina. Nel corso della gara entravano: all’8’ del secondo tempo il n. 18 (al
posto del n. 9), al 41’ del secondo tempo il n. 16 (al posto del n. 4) ed infine al 48’ del secondo
tempo il n. 15 (al posto del n. 10). Evidentemente il calciatore “giovane” n. 11 disputava l’intera
gara e, pertanto, la società Molise rispettava l’obbligo di cui sopra. Per tutti questi motivi
D E C I D E
di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Rotello.
La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.
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