COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 14.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.2. A.S.D. CIL CASTELLINO – AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SAN FELICE CALCIO – CIL CASTELLINO DEL 17.02.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 4^RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 87 del 14.03.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
8.2.2. A.S.D. CIL CASTELLINO – AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA SAN FELICE CALCIO - CIL CASTELLINO DEL 17.02.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D - 4^RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso la sanzione della ammenda di euro 250,00
inflittagli dal G.S. per i fatti posti in essere da propri tesserati nel corso della gara giocata il 17
febbraio 2013 contro il San Felice Calcio, nonché avverso la squalifica fino al 30 giugno 2013
inflitta dal medesimo Giudice al calciatore De Santis Pasquale per il comportamento da questi
tenuto verso l'arbitro nel corso della stessa gara, richiedendo l'annullamento della sanzione
pecuniaria o, in subordine, una congrua riduzione della stessa e la riduzione della squalifica al
proprio calciatore. A sostegno del reclamo viene sostenuto che i calciatori del Cil Castellino hanno
partecipato ai fatti solo per placare gli animi che si erano accesi dopo le scorrettezze avvenute tra
due calciatori delle opposte squadre e che i propri tesserati non sono nemmeno responsabili della
pallonata che ha colpito il direttore di gara. Per quanto riguarda il De Santis viene sostenuto che lo
stesso ha sì protestato contro il direttore di gara, ma non ha messo in atto alcuna azione violenta
nei suoi confronti ed il cartellino è caduto perché cercava di fermare la mano dello stesso per non
farsi espellere.
Le risultanze del referto e del suo supplemento riportano i fatti ed i comportamenti dei tesserati in
modo preciso e chiaro, tanto da non poter essere messi in dubbio dalla sola rappresentazione
diversa o dal diniego che essi si siano realmente verificati.
In merito alla sanzione della ammenda va fatto presente che la giurisprudenza in caso di rissa tra
tesserati non fa distinzione tra i partecipanti, ma considera da sanzionare il semplice fatto di essere
interessati nella rissa. Nel caso in esame il direttore di gara parla di partecipazione di quasi tutti i
tesserati delle due squadre e, pertanto, la impossibilità di identificare coloro che hanno preso parte
attiva ai fatti porta a ritenere valida la scelta del G.S. di sanzionare con l'ammenda la società, che,
si ricorda, è sempre responsabile del comportamento dei propri tesserati. Tuttavia la gradazione
della sanzione operata dal G.S. può subire una riduzione in considerazione del fatto che, oltre
all'effetto della pallonata sul direttore di gara, la rissa si è conclusa senza effetti fisici per alcuno e,
ritornata la calma, è stato possibile riprendere regolarmente la gara.
Può riconoscersi, anche, una riduzione della squalifica del calciatore De Santis Pasquale tenendo
conto che lo stesso deve ritenersi responsabile di condotta ingiuriosa e di comportamento
irriguardoso, anche se di una certa gravità, verso il direttore di gara, che comunque non portavano
effetti conseguenti. La diversa qualificazione del comportamento del calciatore porta ad applicare
la squalifica a giornate al posto di quella a tempo disposta dal G.S.
P.Q.M.
dispone la riduzione della ammenda a carico della società ricorrente ad euro 150,00 e
l'applicazione della squalifica per otto giornate al calciatore De Santis Pasquale.
Dispone restituirsi la tassa reclamo già versata.
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