COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 14.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.3. A.S.D. ATLETICO SAN PIETRO IN VALLE – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SAN PIETRO IN VALLE – CHIAUCI DEL 24.02.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 14.03.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.3. A.S.D. ATLETICO SAN PIETRO IN VALLE - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SAN PIETRO IN VALLE - CHIAUCI DEL 24.02.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La riduzione della squalifica al calciatore Palangio Luca, richiesta dalla società ricorrente nel reclamo presentato a questa Commissione Disciplinare, non può essere riconosciuta. Alla condotta da questi tenuta verso un avversario, riportata con dovizia di particolari nel referto arbitrale, deve essere senza dubbio applicata una sanzione maggiormente afflittiva rispetto a quella minima prevista dall'art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S. perché avvenuta a gioco fermo, quindi senza la attenuante della foga agonistica, e perché consistita in più azioni violente concretizzatesi in schiaffi e calci. Né è possibile tenere conto della rappresentazione dei fatti riportata in ricorso, che parla di aggressione subita dal suddetto calciatore, in quanto nel referto nulla viene riportato in merito. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso e confermare la squalifica del calciatore Palangio Luca inflitta dal G.S. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente..
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