COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. Polisportiva RAPID TORINO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 38 del 28/02/13 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara ATLETICO GABETTO – RAPID TORINO disputata il 23/02/2013 nell’ambito del Campionato Allievi B – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. Polisportiva RAPID TORINO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 38 del 28/02/13 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara ATLETICO GABETTO – RAPID TORINO disputata il 23/02/2013 nell’ambito del Campionato Allievi B - Girone D Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata in data 02/03/13, la A.S.D. Polisportiva RAPID TORINO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 38 del 28/02/13 della Delegazione Provinciale di Torino, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti lacunosa riportata nel suo rapporto dal direttore della gara ATLETICO GABETTO – RAPID TORINO, disputata il 23/02/13 nell’ambito del Girone D del Campionato Allievi B e chiede che venga ridotta la squalifica fino al 30/06/2013, inflitta al proprio giocatore GENNARO Alberto, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Nel suo rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 42° del secondo tempo, allontanava dal campo il giocatore GENNARO Alberto per insulti razzisti nei confronti di un avversario. La società reclamante, pur non contestando il carattere razzista degli insulti che hanno determinato la punizione, a discolpa dell’operato del proprio tesserato, riferisce che lo stesso nel corso della gara ha subito diverse provocazioni fino ad essere colpito, non visto dall’arbitro, da uno sputo sempre dallo stesso avversario. In seguito ad un ennesimo intervento piuttosto deciso, ritenuto intenzionale dal GENNARO, lo stesso reagiva in modo sconsiderato con gli insulti riferiti dal direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, •ritenendo il comportamento del giocatore particolarmente odioso per la natura razzista degli insulti; •valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. Polisportiva RAPID TORINO perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 30/06/2013 inflitta al giocatore GENNARO Alberto.
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