COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 2/ 3/2013 ISILI – ATLETICO MARRUBIU
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14.03.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
• gara del 2/ 3/2013 ISILI - ATLETICO MARRUBIU
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo della Pol. Isili e gli atti
ufficiali d8i gara;
-rilevato che col reclamo si afferma che l'arbitro avrebbe sospeso la
gara al 15°minuto del secondo tempo perchè sentitosi minacciato dai
giocatori dell'Isili;
-valutato che l'arbitro nel suo supplemento di rapporto ha evidenziato
di avere ritenuto espulsi, al 15' del 2°tempo, 5 giocatori della
Pol. Isili che l'avevano circondato e minacciato e segnatamente il n°3
Schirru, il n°11 Atzori, il n°8 Manca, il n°5 Contu, il n°10 Onnis,
sanzionati nel precedente C.U. n°33 del 7 marzo 2013;
-considerato che nello stesso minuto era stato già espulso il n°7 Casu
dell'Isili per un fallo di gioco, cosicchè la Pol. Isili si è trovata
in campo con un numero di giocatori inferiore al minimo consentito
(almeno sette) sul punteggio di 2-3 per l'Atletico Marrubiu;
-valutato per vero che l'arbitro, a questo punto, ha posto fine alla
gara perchè l'Isili non era in grado di proseguire la gara con appena
cinque giocatori in campo;
-considerato, infine, che le motivazioni della "sospensione" della
gara non sono quelle addotte dalla reclamante (messa in pericolo della
incolumità dell'arbitro) bensì altre (Pol. Isili in campo con soli 5
giocatori) e che, conseguentemente, il reclamo appare infondato,
DELIBERA di rigettare il reclamo, di sanzionare la Pol. Isili con la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a
favore dell'Atletico Marrubiu, e di incamerare la tassa di reclamo.