COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. Santa Teresa Calcio (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 28.02.2013. Gara Santa Teresa / Mediterranea del 24.02.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 14.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. Santa Teresa Calcio (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 28.02.2013. Gara Santa Teresa / Mediterranea del 24.02.2013. Con reclamo tempestivamente depositato dalla Società ASD Santa Teresa Calcio è stata richiesta la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata comminata la squalifica per tre gare del giocatore Bitti Paolo il quale ritenuto responsabile al seguito della notifica della espulsione per doppia ammonizione, di aver proferito frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. La Società reclamante contesta il provvedimento in quanto rispetto al comportamento tenuto dal giocatore, sebbene riconosciuto come inadeguato, fuori luogo e sproporzionato nel contesto, non sarebbe giustificato. La Società Santa Teresa Calcio chiedeva inoltre di essere sentita mentre in data odierna a mezzo fax dichiarava esplicitamente di rinunciare alla sua audizione. La Commissione dopo aver constatato la regolarità del reclamo proposto, rileva che il giocatore Bitti Paolo al 42° del secondo tempo veniva espulso per doppia ammonizione ed in quella circostanza si rendeva interprete di una vibrata e minacciosa protesta infarcita da gravi ingiurie nei confronti del direttore di gara e di un atteggiamento di contestazione al provvedimento adottato, sostando sotto il tunnel che porta agli spogliatoi, facendo quindi ritardare la ripresa del gioco. Tale atteggiamento giustifica appieno la sanzione inflitta dal primo Giudice eppertanto il reclamo deve essere respinto. La Commissione pertanto DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it