COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.141/A A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA) avverso ammenda di € 500,00 – Gara Campionato Allievi Regionali Sperimentali Pro Calcio Ficarazzi/Pro Villabate del 10/02/2013 – C.U. n.368/sgs 87 del 28/02/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.141/A
A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA) avverso ammenda di € 500,00 - Gara Campionato Allievi Regionali Sperimentali Pro Calcio Ficarazzi/Pro Villabate del 10/02/2013 - C.U. n.368/sgs 87 del 28/02/2013
Con rituale appello l'A.S.D. Pro Villabate Calcio, in persona del suo rappresentante legale, impugna la decisione sopra riportata.
In particolare la società, pur ammettendo il fatto addebitato al proprio tesserato, chiede l'annullamento della sanzione ad essa inflitta sostenendo che la frase di natura razzista addebitata al proprio calciatore non è un suo “modus operandi” ma è da ascrivere ad un gesto impulsivo senza che ciò possa costituire la esternalizzazione di un convincimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo proposto non può trovare accoglimento in quanto, ai sensi del comma 4) dell'art.11 del C.G.S., (articolo questo che disciplina la responsabilità per comportamenti discriminatori), le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art.1 comma 5), ed alle stesse vanno applicate le sanzioni di cui al comma 3) del medesimo articolo, il quale prevede una sanzione minima di € 500,00 di ammenda.
Peraltro la reclamante non impugna la sanzione disciplinare posta a carico del proprio calciatore con la conseguenza che il reclamo risulta per altro verso inammissibile in quanto la sanzione a carico della società è accessoria a quella principale.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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