COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 66/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BARONE GIUSEPPE (Calciatore tesserato per la Pol. Albatros Lercara); Sig. CONTINO GIOVANNI (Dirigente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.S.R. C.D. Boikos) Pol. ALBATROS LERCARA A.S.R. C.D. BOIKOS

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 392 del 12.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 66/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BARONE GIUSEPPE (Calciatore tesserato per la Pol. Albatros Lercara); Sig. CONTINO GIOVANNI (Dirigente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.S.R. C.D. Boikos) Pol. ALBATROS LERCARA A.S.R. C.D. BOIKOS La Procura Federale, con nota 4593/21 pf12-13/GT/dl del 05/02/2013 ha deferito: 1) Il sig. Barone Giuseppe, calciatore della Pol. Albatros Lercara, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 10 commi 2), 4) e 6) – secondo inciso – C.G.S., per avere prestato indebitamente la propria attività per la società A.S.R.C. D. Boikos, pur non essendo, all’epoca delle gare sopra indicate, regolarmente tesserato per tale società sportiva; 2) Il sig. Contino Giovanni, dirigente all’epoca dei fatti, della società A.S.R.C. D. Boikos , per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1) C.G.S., con riferimento all’art. 61 comma 1) delle N.O.I.F., in particolare per avere consentito che il calciatore non avente titolo venisse utilizzato dalla società A.S.R.C. D. Boikos in una serie di partite ed avere contestualmente firmato le relative distinte di gara; 3) La società A.S.R.C. D. Boikos , a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2) C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato e dirigente; 4) La Soc. Pol. Albatros Lercara, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2) C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato–calciatore. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, ad esclusione del Sig. Contino Giovanni, dirigente della Società A.S.R.C. D. Boikos. Preliminarmente all’esame del ricorso il Sig. Contino Giovanni ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi dell’ art. 23 C.G.S., come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Contino Giovanni (A.S.R.C. D. Boikos all’epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 C.G.S. individuata nella inibizione per mesi dodici con la diminuente di cui all’art. 23 C.G.S.; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Contino Giovanni la sanzione come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Barone Giuseppe calciatore tesserato per la Pol. Albatros Lercara la squalifica per anni uno; a carico della A.S.R.C. D. Boikos Vicari l’ammenda di €2.000,00 con diffida e punti tre di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2013/2014; a carico della Pol. Albatros Lercara l’ammenda di € 500,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare risulta accertato senza ombra di dubbio che il sig. Barone Giuseppe, calciatore tesserato per la soc. Pol. Albatros Lercara, ha partecipato con la società A.S.R. C. D. Boikos senza averne titolo, agli incontri di calcio valevoli per il campionato regionale di Serie D svoltisi rispettivamente il 3/2/2012, 4/2/2012, 11/2/2012, 15/2/2012, 18/2/2012, 25/2/2012, 10/3/2012, 14/3/2012, 21/3/2012, 21/4/2012 e 28/4/2012, così come risulta dalle relative distinte di gara acquisite agli atti e tutte sottoscritte dal sig. Contino Giovanni quale dirigente accompagnatore. In ragione di quanto sopra va affermata la responsabilità dei deferiti in relazione a quanto loro rispettivamente ascritto e vanno applicate le sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, visti gli artt. 18 comma 1 lett. b), c) e g) C.G.S. e 19 comma 1 lettera e) C.G.S., applica: Al Sig. Contino Giovanni, su richiesta delle parti, la sanzione di mesi otto di inibizione; Al Calciatore BARONE Giuseppe la squalifica per anni uno; Alla Società A.S.R. C. D. Boikos l’ammenda di € 500,00 con diffida e di punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014; Alla Società Pol. Albatros Lercara l’ammenda di € 250,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8) C.G.S.
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