COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 3/2013 JUNIOR RAMACCA – SPORTING CATENANUOVA 3-1; Reclamo Sporting Catenanuova.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 398 del 14.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 3/2013 JUNIOR RAMACCA - SPORTING CATENANUOVA 3-1; Reclamo Sporting Catenanuova. Con reclamo ritualmente proposto la Società Sporting Catenanuova segnala come la Società consorella abbia omesso di indicare nella propria distinta di gara consegnata alla reclamante e della quale la stessa allega copia, il nominativo dell'assistente arbitrale, così che "non è stata messa in condizioni di potere verificare se la persona adibita a tale mansione fosse un soggetto squalificato, inibito o che comunque non aveva titolo"; segnala, inoltre, fattispecie di esclusiva competenza dell'arbitro la cui valutazione è sottratta alla competenza di questo Organo di Giustizia; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che nella distinta presentata all'arbitro e dallo stesso allegata al proprio referto, la Società Junior Ramacca ha indicato quale assistente arbitrale il sig. Terranova Domenico il quale, dopo accertamento della propria posizione, risulta avere pieno titolo a svolgere tale funzione; la Società reclamante che ammette che "una persona è stata adibita a tale mansione" avrebbe comunque potuto chiedere ogni chiarimento all'arbitro all'atto della consegna della distinta della Società avversaria e quindi prima dell'inizio della gara; Per quanto sopra esposto e considerato che quanto segnalato dalla Società Sporting Catenanuova non ha comunque alcuna influenza sulla regolarità della gara; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Sporting Catenanuova, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza in relazione all'operato dell'arbitro della gara.
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