COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 97 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Firenze Ovest Avverso Esito Gara Pelago-Firenze Ovest Del 512013 Campionato Allievi Provinciali (C.U. N° 28 Del 1612013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 14/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 97 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Firenze Ovest Avverso Esito Gara Pelago-Firenze Ovest Del 512013 Campionato Allievi Provinciali (C.U. N° 28 Del 1612013) Propone rituale reclamo la A.S.D. Firenze Ovest avverso il provvedimento del G.S. Territoriale di Firenze che, su reclamo del Pelago, disponeva la ripetizione della gara sospesa dall’arbitro sul risultato di 2-2 a circa dieci minuti dalla fine. Nel rapporto il D.G. dichiarava di non aver potuto proseguire l’incontro nella dovuta serenità a causa di un tentativo di aggressione subito da persona non identificata entrata indebitamente sul campo. Il G.S. ritenendo che non sussistessero effettive condizioni di pericolo per giustificare la sospensione, disponeva la ripetizione della gara. Come detto, avverso tale decisione reclama il Firenze Ovest, evidenziando come la situazione fosse per il D.G. di effettivo pericolo e, quindi, tale da giustificare la sospensione, evidenzia inoltre come gli accadimenti furono provocati esclusivamente da tesserati della U.S.D. Pelago, che aveva subito ben quattro espulsioni, tra cui il portiere, e l’aggressore (che dichiarava essere il D.S. del Pelago) si trovava all’interno del campo ed anche dopo la fine della gara continuava nel recinto spogliatoi ad inveire ed a cercare il contatto col D.G.. Sottilinea poi come la società ospitante, pur essendo onerata della tutela del D.G. e pur avendo l’obbligo di non far accedere al terreno di gioco ed al recinto spogliatoi persone non in distinta, ha altresì omesso di prestare assistenza al D.G. sia durante il tentativo di aggressione (infatti l’aggressore sarebbe stato fermato da dirigenti del Firenze Ovest) sia successivamente in quanto l’aggressore continuava a stazionare nei pressi dello spogliatoio arbitrale, insultando l’arbitro e prendendo a calci e pugni la porta dello spogliatoio. Nel chiedere l’assegnazione della vittoria a tavolino in quanto i fatti che portarono alla sospensione della gara sono esclusivamente da attribuire alla società ospitante, anche in virtù del principio della responsabilità oggettiva, fa anche presente la sostanziale ingiustizia della ripetizione della gara che a dieci minuti dalla fine vedeva il Firenze Ovest in 11 contro 7, mentre nell’eventuale ripetizione l’intera partita verrebbe ripetuta a pieno organico. Tali considerazioni venivano esposte personalmente dal rappresentante della società Avv. Arialdo Corti all’udienza 8 marzo 2013. La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. Dall’accurata lettura del rapporto e del supplemento, appare corretta, perché suffragata proprio dagli atti ufficiali, la versione dei fatti fornita dalla reclamante. In effetti la situazione descritta dal D.G. è risultata essere estremamente grave ed oggettivamente imputabile alla USD Pelago in quanto società ospitante (otre al fatto che si può dare per certo che l’aggressore fosse un suo tesserato). Dalla descrizione effettuata dal D.G. dell’accaduto appare evidente come il proseguimento della gara avrebbe messo a rischio la sua incolumità, e solo per l’intervento dei dirigenti in campo del Firenze Ovest, gli atti di aggressione non hanno avuto esito, nel totale assenteismo della dirigenza locale del Pelago a cui incombeva l’onere di protezione del D.G.. Ciò detto la C.D. ritiene la sospensione della gara da parte del D.G. legittima e doverosa così come ritiene che la responsabilità di tale sospensione non possa che essere addebitata soggettivamente ed oggettivamente alla USD Pelago, alla quale pertanto va data persa la gara ai sensi dell’art. 17 n° 4 lett. B del CGS. P.Q.M. La C.D. in riforma della decisione del G.S. territoriale di Firenze, accoglie il reclamo ed assegna la vittoria a tavolino alla ASD Firenze Ovest col risultato di 3-0 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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