COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 08.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. FEDERICO MOSCONI IN RIFERIMENTO ALLA GARA FEDERICO MOSCONI – VITELLINO DISPUTATA A SFERRACAVALLO IL 16.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 21.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE NEVI GIACOMO PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 08.03.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. FEDERICO MOSCONI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA FEDERICO MOSCONI - VITELLINO DISPUTATA A SFERRACAVALLO IL 16.02.2013,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 21.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN
RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE NEVI GIACOMO PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.03.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società G.S.D. Federico Mosconi chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara. Era presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti accaduti a fine gara e più precisamente il comportamento tenuto dal calciatore Nevi
Giacomo, sono stati ricostruiti con dovizia di particolari dalle parti in occasione dell’odierna
audizione dinnanzi a questa Commissione Disciplinare.
Si è appurato che la condotta posta in essere dal calciatore Nevi è stata sicuramente smodata
nello spingere il giocatore avversario, ma con l’intenzione di dividere le parti contendenti; infatti
dopo il suo intervento si è ristabilita la situazione di calma.
Ciò premesso a parere di questa Commissione, la squalifica inflitta dal G.S. può essere ridotta a
due giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dal G.S.D. Federico Mosconi la squalifica inflitta
dal G.S al calciatore Nevi Giacomo viene ridotta a due giornate di gara
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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