COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 08.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NARNESE E DAL CALCIATORE QUONDAM GREGORIO PAOLO (IN PROPRIO) IN RIFERIMENTO ALLA GARA NARNESE CALCIO-NESTOR DISPUTATA A NARNI IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – ALL’AMMENDA DI 900,00 EURO – ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE QUONDAM GREGORIO PAOLO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 08.03.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NARNESE E DAL CALCIATORE QUONDAM GREGORIO PAOLO (IN PROPRIO) IN RIFERIMENTO ALLA GARA NARNESE CALCIO-NESTOR DISPUTATA A NARNI IL 17.02.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.02.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: - ALL’AMMENDA DI 900,00 EURO - ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE QUONDAM GREGORIO PAOLO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.03.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Narnese e dal calciatore Quondam Gregorio Paolo (in proprio) chiedendo la riduzione della sanzione. Non era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. Era presente la società reclamante ed il calciatore. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si dà atto della mancata presenza dell’arbitro il quale, regolarmente convocato, ha fatto pervenire una e-mail in data 01/03/2013 per comunicare la propria indisponibilità a presentarsi presso questa Commissione a causa di impegni universitari. L’audizione dei reclamanti ha evidenziato che effettivamente il referto arbitrale è stato redatto in maniera lacunosa poiché priva della descrizione esatta delle frasi, percepite dall’arbitro, come ingiuriose e minacciose, effettivamente a lui stesso riferite e ciò, tanto per quanto riguarda l’episodio che ha comportato l’irrogazione dell’ammenda nei confronti della società, quanto pure all’altro episodio che ha portato alla squalifica del calciatore Quondam. In Virtù di quanto sopra, a parere di questa Commissione, le sanzioni da ritenersi eque e commisurate alle violazioni commesse, sono le seguenti: •Quanto alla società l’ammenda può essere ridotta ad €. 700,00; •Quanto al calciatore Quondam la squalifica può essere limitata a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. Delibera, in accoglimento del reclamo, di ridurre ad €. 700,00 l’ammenda inflitta alla società Narnese Calcio e la squalifica inflitta al Quondam Giorgio paolo, a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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