LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 del 14.03.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Simona SODINI/TORINO C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 del 14.03.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Simona SODINI/TORINO C.F.
Con reclamo datato 1/11/2012, inoltrato a mezzo racc.A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.na Simona SODINI chiedeva la condanna del TORINO C.F. al
pagamento della somma di €.5.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto dall'Accordo Economico sottoscritto;
La Società contro interessata in data 12/11/2012 presentava le proprie controdeduzioni, e successivamente in data 12/12/2012 ulteriori controdeduzioni, nelle quali si respingevano le richieste della ricorrente in quanto la Società aveva ridotto le mensilità dell'ultimo periodo, annullato l'ultima mensilità ed operato rispetto
all'importo richiesto le ritenute fiscali per legge.
La Stessa quindi con le memorie presentate ammette il mancato versamento dell'importo residuo preteso dalla calciatrice, adducendo motivazioni varie ma senza una idonea documentazione allegata, che
dovrebbero determinare l'annullamento del debito determinato dall'Accordo Economico sottoscritto dalle parti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società TORINO C.F. a corrispondere alla sig.na Simona SOD1N la somma di € 5.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.