LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 del 14.03.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica CHINELLO/A.C.F.D.VENEZIA 1984

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 del 14.03.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica CHINELLO/A.C.F.D.VENEZIA 1984 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/11/2012 la Sig.na Federica CHINELLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.200,00 La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.F. VENEZIA 1984 al pagamento in favore della sig.na Federica CHINELLO, della somma di €.2.200,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto_quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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