LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 del 14.03.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Carla COUTO/LAZIO C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 206 del 14.03.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Carla COUTO/LAZIO C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/10/2012 la Sig.na Carla COUTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.9.000,00.
La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e
decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del
compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO C.F.,al pagamento in favore della sig.na Carla COUTO, della somma di €.9.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto_quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.