F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 18 luglio 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori, sulla domanda presentata dal club X, come attore nei confronti del Club L, come convenuto per quanto riguarda una controversia contrattuale tra le parti in relazione al giocatore J
F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione del Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori a Zurigo, in Svizzera, il 18 luglio 2012, da Geoff Thompson (Inghilterra) Giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori, sulla domanda presentata dal club X, come attore nei confronti del Club L, come convenuto per quanto riguarda una controversia contrattuale tra le parti in relazione al giocatore J I. Fatti all'origine della controversia 1. In data 28 aprile 2011, il club, X del Paese P (in prosieguo: Richiedente), e il club, L del Paese G (di seguito: Resistente) hanno concluso un accordo di trasferimento per il trasferimento del giocatore, J (in prosieguo: il giocatore). 2. Il contratto di cessione di cui sopra prevede che il giocatore sarebbe stato trasferito dal richiedente al convenuto per l'importo di 400.000 euro, da versare in rate seguenti: - 50.000 euro fino al 15 luglio 2011 - 50.000 euro fino al 15 agosto 2011 - 50.000 euro fino al 15 settembre 2011 - 50.000 euro fino al 15 ottobre 2011 - 50.000 euro fino al 15 novembre 2011 - 50.000 euro fino al 15 dicembre 2011 - 50.000 euro fino al 15 gennaio 2012 - 50.000 euro fino al 15 febbraio 2012 3. Il 23 novembre 2011, l'attore ha presentato una domanda di fronte FIFA contro il convenuto per violazione del contratto di conferimento che indica che il Resistente aveva pagato l'importo di 25.000 euro all'attore, ma non è riuscito a pagare le rate rimanenti. Di conseguenza, l'attore ha chiesto il pagamento di 225 mila euro più il 5% di interessi sul debito residuo. 4. L'8 dicembre 2011, l'attore ha informato FIFA che era in trattative con il convenuto, al fine di trovare una soluzione amichevole con quest'ultimo. Tuttavia, il 17 febbraio 2012, l'attore ha indicato che il convenuto non aveva ancora versato il proprio debito e modificato la sua richiesta per l'importo totale di euro 375.000. 5. Il 12 aprile 2012, il Resistente ha risposto al ricorso presentato contro di essa e ha riconosciuto che vi è un importo in sospeso che deve essere pagato al richiedente. A questo proposito, il Resistente ha chiarito che l'unica ragione che il ricorrente non era stata pagata in tempo è stato il problema di flusso di cassa del Resistente causata dalla retrocessione del club in seconda divisione, la perdita dei suoi sponsor e la situazione finanziaria globale nel paese G. II. Considerazioni del giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori 1. Prima di tutto, il giudice unico del Comitato per lo Status dei Calciatori (in prosieguo: il giudice unico) ha analizzato quali sono le norme procedurali erano applicabili al caso in esame. A questo proposito, ha fatto riferimento all'art. 21 par. 2 e 3, del regolamento che disciplinano le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008, in prosieguo: le norme procedurali), nonché per il fatto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 23 novembre 2011, così dopo il 1 ° luglio 2008. Pertanto, il giudice unico ha concluso che l'edizione 2008 delle norme procedurali è applicabile in materia a portata di mano. 2. Successivamente, il giudice unico ha analizzato l'edizione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori era applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, si è riferito, da un lato, dell'art. 26 par. 1 e 2 della edizione 2010 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori e, dall'altro, al fatto che la richiesta è stata presentata davanti a FIFA il 23 novembre 2011. In considerazione di quanto precede, il giudice unico ha concluso che l'edizione 2010 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (in prosieguo: il Regolamento) è applicabile al caso in esame nel merito. 3. Inoltre, il giudice unico confermato che, sulla base di arte. 3 par. 1 e PAR. 2 del Regolamento di procedura in relazione con l'arte. 23 par. 1 e PAR. 3, nonché art. 22 lit. f) del Regolamento, era competente a trattare la questione attuale in quanto riguardava una controversia tra due club affiliati a due diverse associazioni. 4. La competenza del giudice unico e le norme vigenti che sono stati istituiti, ed entrando nel merito della questione, il giudice unico ha iniziato riconoscendo i suddetti fatti così come gli argomenti e la documentazione presentata dalle parti. 5. Prima di tutto, il giudice unico ha riconosciuto che era pacifico tra le parti che, il 28 aprile 2011, è stato concluso un accordo di trasferimento relativa al trasferimento del giocatore dal richiedente al Resistente di un'indennità di trasferimento pari a 400.000 euro, da pagare in 8 rate uguali di 50.000 euro ciascuna. 6. Inoltre, il giudice unico ha osservato che l'attore indicato che il Resistente aveva pagato solo al ricorrente l'importo di 25.000 euro e che, di conseguenza, il Resistente ancora dovute al ricorrente l'importo di EUR 375'000. 7. Inoltre, il giudice unico ha preso atto che, nella sua risposta, il convenuto non ha contestato che un debito esistente nei confronti del richiedente, ma che, a causa della sua situazione finanziaria, non era ancora stato in grado di pagare all'attore. 8. A questo proposito, il giudice unico ha stabilito che il Resistente non ha fornito alcun argomento valido che giustifichi il mancato pagamento del compenso trasferimento concordato e che, in tal modo, il convenuto non aveva rispettato i termini del contratto di cessione di aver stipulato con il richiedente il 28 aprile 2011. 9. Di conseguenza, il giudice unico ha dichiarato che, in base al principio giuridico di base del pacta sunt servanda, che in sostanza significa che gli accordi devono essere rispettati dalle parti in buona fede, il convenuto deve adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Richiedente. Pertanto, il giudice unico di ha deciso di accettare la richiesta del richiedente, compresi gli interessi richiesti, e ha dichiarato che il convenuto deve versare al ricorrente l'importo di 375.000 euro, più interessi di mora fino alla data dell'effettivo pagamento come segue: - 5% papà l'importo di Euro 25.000, a partire dal 16 luglio 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 agosto 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 settembre 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 ottobre 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 novembre 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 dicembre 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 gennaio 2012; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a decorrere dal 16 febbraio 2012. 10. Infine, il giudice unico di cui all'art. 25 par. 2 del Regolamento in combinazione con l'art. 18 par. 1 del Regolamento di procedura, secondo la quale, nell'ambito di un procedimento dinanzi alla Commissione per lo Status dei Calciatori compreso il suo giudice unico, i costi per un importo massimo di CHF 25'000 di prelevamento. La disposizione precisa inoltre che i relativi costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento (cfr. art. 18 par. 1 del regolamento di procedura). 11. Nel rispetto di quanto sopra, e tenuto conto del fatto che la domanda del ricorrente era stata accettata, il giudice unico ha concluso che il Resistente deve sostenere tutti i costi del procedimento in corso dinanzi FIFA. 12. Inoltre, e secondo all 'allegato A, del regolamento di procedura, le spese del procedimento devono essere prelevati sulla base del valore di causa. Su tale base, il giudice unico ha dichiarato che l'importo da prendere in considerazione nel presente procedimento è di EUR 375.000. Di conseguenza, il giudice unico ha concluso che l'importo massimo delle spese del procedimento corrisponde a CHF 25'000. 13. In conclusione, e considerando che il caso in esame non pone alcun particolare problema di fatto ed è stato assegnato dal giudice unico e non da Commissione per lo Status dei Calciatori in corpore, il giudice unico determinato le spese del procedimento in corso ad un importo di CHF 10.000. Inoltre, e in linea con le considerazioni di cui sopra e tenendo conto del grado di successo, il giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori deciso che l'importo di CHF 10'000 deve essere pagato da parte del Resistente. ** III. Decisione del giudice unico di lo Status dei Calciatori Comitato 1. La richiesta del Richiedente, Club X, è accettata. 2. Il Resistente, Club L, deve pagare al richiedente entro 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente decisione l'importo di 375.000 euro, più interessi di mora fino alla data dell'effettivo pagamento come segue: - 5% annuo l'importo di Euro 25.000, a partire dal 16 luglio 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 agosto 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 settembre 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 ottobre 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 novembre 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 dicembre 2011; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a partire dal 16 gennaio 2012; - 5% annuo l'importo di 50.000 euro, a decorrere dal 16 febbraio 2012. 3. Se la somma più gli interessi di cui sopra non è pagata entro il termine suddetto, la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla commissione disciplinare della FIFA per l'esame e una decisione formale. 4. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di 10'000 franchi sono a carico del convenuto entro 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente decisione come segue: 4.1. L'importo di CHF 5000 deve essere versata alla FIFA al seguente conto bancario, con riferimento al nr caso:. UBS Zurigo Numero di conto 366.677.01U (FIFA Players 'Status) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 4,2 . L'importo di CHF 5000 deve essere pagato direttamente al richiedente. 5. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente e direttamente il numero di conto a cui le rimesse di cui al punto 2. e 4,2. sopra devono essere fatte e di informare il Giudice unico del Commissione per lo Status dei Calciatori di ogni pagamento ricevuto. Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Secondo l'articolo 67, par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato al CAS direttamente entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, una copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, il ricorrente deve presentare una breve indicando i fatti e gli argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Corte Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne - Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info @ tas- cas.org www.tas-cas.org Per il Giudice Unico della Commissione per lo Status dei Calciatori: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive________________________________________ F.I.F.A. - Players' Status Committee (2012-2013) – club vs. club disputes – official version by www.fifa.com - Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee passed in Zurich, Switzerland, on 18 July 2012, by Geoff Thompson (England) Single Judge of the Players’ Status Committee, on the claim presented by the club X, as Claimant against the club L, as Respondent regarding a contractual dispute between the parties relating to the player J I. Facts of the case 1. On 28 April 2011, the country P club, X (hereinafter: Claimant), and the country G club, L (hereinafter: Respondent) concluded a transfer agreement for the transfer of the player, J (hereinafter: the player). 2. The aforementioned transfer agreement stipulated that the player would be transferred from the Claimant to the Respondent for the amount of EUR 400,000, payable in the following instalments: - EUR 50,000 until 15 July 2011 - EUR 50,000 until 15 August 2011 - EUR 50,000 until 15 September 2011 - EUR 50,000 until 15 October 2011 - EUR 50,000 until 15 November 2011 - EUR 50,000 until 15 December 2011 - EUR 50,000 until 15 January 2012 - EUR 50,000 until 15 February 2012 3. On 23 November 2011, the Claimant lodged a claim in front of FIFA against the Respondent for breach of the transfer agreement indicating that the Respondent had paid the amount of EUR 25,000 to the Claimant, but failed to pay the remaining instalments. Consequently, the Claimant requested the payment of EUR 225,000 plus 5% interest on the outstanding amount. 4. On 8 December 2011, the Claimant informed FIFA that it was in negotiations with the Respondent in order to find an amicable solution with the latter. However, on 17 February 2012, the Claimant indicated that the Respondent had still not paid its debt and amended its claim to the total amount of EUR 375,000. 5. On 12 April 2012, the Respondent replied to the claim lodged against it and recognized that there is an outstanding amount that needs to be paid to the Claimant. In this respect, the Respondent clarified that the only reason that the Claimant had not been paid on time was the cash flow problem of the Respondent caused by the club’s relegation to the second division, the loss of its sponsors and the overall financial situation in country G. II. Considerations of the Single Judge of the Players’ Status Committee 1. First of all, the Single Judge of the Players’ Status Committee (hereinafter: the Single Judge) analysed which Procedural Rules were applicable to the matter at hand. In this respect, he referred to art. 21 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008; hereinafter: the Procedural Rules) as well as to the fact that the present matter was submitted to FIFA on 23 November 2011, thus after 1 July 2008. Therefore, the Single Judge concluded that the 2008 edition of the Procedural Rules is applicable to the matter at hand. 2. Subsequently, the Single Judge analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players was applicable as to the substance of the matter. In this respect, he referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the 2010 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players and, on the other hand, to the fact that the claim was lodged in front of FIFA on 23 November 2011. In view of the foregoing, the Single Judge concluded that the 2010 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the case at hand as to the substance. 3. Furthermore, the Single Judge confirmed that, on the basis of art. 3 par. 1 and par. 2 of the Procedural Rules in connection with art. 23 par. 1 and par. 3 as well as art. 22 lit. f) of the Regulations, he was competent to deal with the present matter since it concerned a dispute between two clubs affiliated to two different associations. 4. The competence of the Single Judge and the applicable regulations having been established, and entering into the substance of the matter, the Single Judge started by acknowledging the above-mentioned facts as well as the arguments and the documentation submitted by the parties. 5. First of all, the Single Judge acknowledged that it was undisputed between the parties that, on 28 April 2011, a transfer agreement was concluded relating to the transfer of the player from the Claimant to the Respondent for a transfer compensation amounting to EUR 400,000, payable in 8 equal instalments of EUR 50,000 each. 6. Furthermore, the Single Judge observed that the Claimant indicated that the Respondent had only paid the Claimant the amount of EUR 25,000 and that, consequently, the Respondent still owed the Claimant the amount of EUR 375,000. 7. Moreover, the Single Judge took note that, in its reply, the Respondent did not dispute that a debt existed towards the Claimant, but that, due to its financial situation, it had not yet been able to pay the Claimant. 8. In this respect, the Single Judge ruled that the Respondent did not provide any valid argument which would justify the non-payment of the agreed transfer compensation and that, thus, the Respondent had failed to respect the terms of the transfer agreement it had entered into with the Claimant on 28 April 2011. 9. Consequently, the Single Judge held that, in accordance with the basic legal principle of pacta sunt servanda, which in essence means that agreements must be respected by the parties in good faith, the Respondent has to fulfill its contractual obligations towards the Claimant. Therefore, the Single Judge of decided to accept the claim of the Claimant, including the interests requested, and held that the Respondent has to pay to the Claimant the amount EUR 375,000 plus default interest until the date of effective payment as follows: - 5% p.a. on the amount of EUR 25,000, as from 16 July 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 August 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 September 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 October 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 November 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 December 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 January 2012; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 February 2012. 10. Lastly, the Single Judge referred to art. 25 par. 2 of the Regulations in combination with art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which, in proceedings before the Players’ Status Committee including its Single Judge, costs in the maximum amount of CHF 25’000 are levied. The relevant provision further states that the costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings (cf. art. 18 par. 1 of the Procedural Rules). 11. In respect of the above, and taking into account that the claim of the Claimant had been accepted, the Single Judge concluded that the Respondent has to bear the full costs of the current proceedings before FIFA. 12. Furthermore and according to Annexe A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the basis of the amount in dispute. On that basis, the Single Judge held that the amount to be taken into consideration in the present proceedings is EUR 375,000. Consequently, the Single Judge concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 25,000. 13. In conclusion, and considering that the case at hand did not pose any particular factual difficulties and was adjudicated by the Single Judge and not by the Players’ Status Committee in corpore, the Single Judge determined the costs of the current proceedings to the amount of CHF 10,000. Furthermore, and in line with his aforementioned considerations and taking into account the degree of success, the Single Judge of the Players’ Status Committee decided that the amount of CHF 10,000 has to be paid by the Respondent. ** III. Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee 1. The claim of the Claimant, Club X, is accepted. 2. The Respondent, Club L, has to pay to the Claimant within 30 days as from the date of notification of this decision the amount of EUR 375,000 plus default interest until the date of effective payment as follows: - 5% p.a. on the amount of EUR 25,000, as from 16 July 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 August 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 September 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 October 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 November 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 December 2011; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 January 2012; - 5% p.a. on the amount of EUR 50,000, as from 16 February 2012. 3. If the aforementioned sum plus interest is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 4. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 10,000 are to be paid by the Respondent within 30 days as from the date of notification of the present decision as follows: 4.1. The amount of CHF 5,000 has to be paid to FIFA to the following bank account with reference to case nr.: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 4.2. The amount of CHF 5,000 has to be paid directly to the Claimant. 5. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately and directly of the account number to which the remittances under point 2. and 4.2. above are to be made and to notify the Single Judge of the Players’ Status Committee of every payment received. Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to article 67 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne - Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Single Judge of the Players’ Status Committee: Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS Directives
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